Ma esistono regole oggettive di comportamento, sulle quali basare i rapporti bancari?
Una breve premessa per chiarire i termini della questione:
Sino al 1992, anno di entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, le cui disposizioni sono confluite nel D.Lgs.385 del 1/9/93, detto anche Testo Unico Bancario, il nostro ordinamento era sostanzialmente privo di norme specificatamente dedicate a disciplinare la materia degli interessi nei contratti bancari, materia nella quale finiva per operare, senza sostanziali limiti, il principio di autonomia privata . Tale principio, tuttavia, era in concreto svuotato di contenuto reale a causa della preponderanza del potere del contraente banca, in grado di imporre integralmente alla controparte le regole del rapporto. Anche la giurisprudenza manifestava un pressoché generalizzato favor nei confronti del ceto bancario.
La situazione si capovolse con la storica pronuncia 16 marzo 1999 n.ro 2374 della Suprema Corte di Cassazione, che ha riconosciuto l’invalidità della clausola di anatocismo basata sugli usi , a decorrere dalla quale la giurisprudenza di legittimità si è mostrata incline a considerare anche le ragioni della clientela. Tuttavia, a fronte di un orientamento della Suprema corte pressoché costante ed equilibrato, resistenze al nuovo corso si sono manifestate in parte della giurisprudenza di merito, nella dottrina, nel legislatore e, soprattutto, in Banca d’Italia, che ha ripetutamente cercato di ripristinare la situazione precedente. Senza entrare nel dettaglio dei vari interventi legislativi, abrogati dalla Consulta, e degli interventi di Banca d’Italia, sul fronte della determinazione degli interessi usurari, basti qui accennare che la resistenza alle nuove tutele dei clienti (spinte anche dalla normativa comunitaria) ha comportato conseguenze negative per tutto il sistema, banche comprese. Infatti, queste ultime si sono adeguate alle direttive di Banca d’Italia, salvo frequentemente scoprire, a posteriori, che erano considerate illegittime dalla giurisprudenza. L’argine a difesa del vecchio status ante 1992 ha comportato, e comporta, sempre nuove falle, causa di contenzioso. Si è passato così dall’anatocismo, all’usura, (ecclatante l’estromissioni delle commissioni di massimo scoperto dal calcolo dei tassi soglia, completamente ribaltata dalla giurisprudenza), e da ultimo all’usura relativamente agli interessi di mora. Ancora, la resistenza degli Istituti di Credito su posizioni indifendibili, ha causato, indirettamente, il sorgere di associazioni di consumatori aggressive le quali affermano, sui media, che il 99% dei rapporti bancari è illegittimo.
Per individuare principi oggettivi di comportamento e regole certe nei rapporti banche – clienti, abbiamo richiesto ad alcuni tra i maggiori esperti dell’argomento di trattare la questione, da cui il convegno patrocinato dall’Università di Bologna, indirizzato a Avvocati, Dottori Commercialisti, Periti di Tribunali e Uffici Legali degli Istituti di Credito.
Di seguito il programma del convegno
“Usura e anatocismo: teorie, casi, soluzioni”
Venerdì 30 gennaio 2015
Ore 9.30/13,00 – 15.00/18.00
Aula A – Via Belmeloro 14 – Bologna
Ore 9.30-13.00 – Sessione mattutina |
Ore 15.00 – 18.00 – Sessione pomeridiana
Apertura dei lavori
Presiede: Prof. Gianluca Guerrieri
Università di Bologna
L’anatocismo nel conto corrente bancario: un falso
problema ?
Prof. Umberto Morera – Università di Roma Tor Vergata
L’usura nei contratti di finanziamento: profili civilistici
Prof. Gustavo Olivieri – LUISS Guido Carli
Capitalizzazione periodica ed anatocismo: strategie di calcolo
Prof. Franco Nardini – Università di Bologna
L’usura: profili di diritto penale
Prof. Desirèe Fondaroli – Università di Bologna
La perizia bancaria: casi e soluzioni
Dott. Andrea Fontanelli – Dottore Commercialista in Bologna
L’anatocismo fra nuove norme e vecchi problemi
Prof. Simonetta Cotterli – Università di Modena e Reggio Emilia
Coordinamento scientifico: Prof. Gianluca Guerrieri – Prof. Desirèe Fondaroli
Segreteria organizzativa: Associazione Studi Bancari
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