Innanzitutto è bene precisare, come vedremo meglio tra poco, che il virus COVID-19 trasmesso a livello extra – lavorativo è equiparato, sotto l’aspetto economico e normativo, alla malattia, senza tuttavia essere conteggiato nel periodo di comporto.
Lo stesso ha fatto ad esempio l’INAIL parificando la contrazione del virus nei luoghi di lavoro all’infortunio, con a seguire l’applicazione delle tutele assicurative previste, anche in caso di morte.
Detto questo, in merito al rapporto tra l’istituto delle ferie (siano esse individuali o collettive) e la malattia si distingue tra:
- Malattia manifestatasi prima dell’inizio delle ferie;
- Malattia sopravvenuta.
Infortunio Covid-19: come denunciare il contagio all’INAIL
Analizziamo le fattispecie in dettaglio.
Contagio Covid-19 in vacanza: malattia prima delle ferie
La malattia insorta prima delle ferie decorre regolarmente. In tal caso il periodo feriale sarà posticipato ad un momento successivo.
In caso di ferie già programmate il lavoratore è considerato in malattia sino al rientro in servizio, mantenendo comunque il diritto di assentarsi successivamente.
Nelle ipotesi di ferie collettive, una volta terminata la malattia, il dipendente gode dei giorni di assenza restanti. Quelli non utilizzati saranno recuperati in un secondo momento.
Contagio Covid-19 in vacanza: malattia durante le ferie
La malattia sopravvenuta sospende la fruizione delle ferie e pone l’obbligo in capo al dipendente di:
- Informare l’azienda;
- Farsi rilasciare il certificato medico da trasmettere in via telematica all’INPS.
In questi casi la sospensione delle ferie decorre:
- Dalla data in cui l’azienda viene a conoscenza dell’evento, se successiva al primo giorno di malattia;
- Dalla data di inizio prognosi indicata nel certificato medico se successiva alla comunicazione di interruzione delle ferie per malattia.
COVID-19 e malattia
A seguito del diffondersi dell’emergenza COVID-19 si è reso necessario estendere l’ambito di operatività delle tutele INPS nei casi di contagio extra – lavorativo.
In base al Decreto-legge numero 6/2020 (convertito in Legge n. 13/2020) gli eventi di:
- Quarantena con sorveglianza attiva;
- Permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
che investono il lavoratore sono equiparati alla malattia e non sono computabili ai fini del comporto.
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Contagio Covid-19 in vacanza: Certificato medico
Nei casi di quarantena o permanenza domiciliare essendo l’evento parificato alla malattia operano i consueti obblighi in capo ai lavoratori, nello specifico:
- Informare l’azienda della propria assenza;
- Contattare il medico curante per il rilascio del certificato medico;
- Invio del certificato medico, da parte del medico curante, all’INPS in via telematica.
L’azienda potrà a sua volta ottenere (via PEC o collegandosi al portale inps.it) copia del certificato medico con la sola indicazine della prognosi, ai fini della corretta gestione delle buste paga.
Nessun altro documento oltre al certificato medico dev’essere richiesto dal datore di lavoro al dipendente, quale può essere ad esempio il provvedimento dell’Asl con cui si dispone la quarantena o l’isolamento.
Contagio Covid-19 in vacanza: rientro in servizio
Nei confronti del lavoratore che ha terminato il periodo di quarantena / isolamento, il rientro al lavoro potrà avvenire:
- Per i soggetti con sintomi gravi e ricovero ospedaliero, soltanto a seguito di presentazione di un certificato di avvenuta negativizzazione oltre alla visita medica di idoneità alla mansione da parte del medico competente;
- Per i positivi sintomatici è necessario che sia trascorso un periodo di isolamento non inferiore a dieci giorni dalla comparsa dei sintomi, con successivo test molecolare negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi;
- I dipendenti positivi asintomatici devono sottoporsi ad un tampone, con esito negativo, a seguito dell’isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa della positività;
- I soggetti positivi per oltre ventuno giorni, possono essere riammessi al lavoro dopo il tampone molecolare o antigenico negativo;
- Da ultimo nelle ipotesi di contatto asintomatico con soggetto positivo è necessario sottoporsi a quarantena per dieci giorni dall’ultimo contatto, oltre ad effettuare un tampone con esito negativo.
Contagio Covid-19 in vacanza: malattia all’estero
In caso di contagio all’estero è comunque a carico del lavoratore l’obbligo di farsi rilasciare il certificato medico. Nello specifico se il dipendente si trova:
- In paesi comunitari o convenzionati, la struttura sanitaria provvede a trasmettere in Italia il certificato medico, la cui copia dev’essere comunque notificata dal lavoratore all’azienda entro due giorni dal rilascio;
- In paesi non convenzionati con l’Italia, il certificato da trasmettere all’azienda ed all’INPS dev’essere legalizzato da parte della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante all’estero.
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Ferie e malattia: le differenze a livello retributivo
Qualificare un’assenza come malattia o ferie comporta alcune possibili differenze in busta paga. Se per i periodi di ferie spetta la retribuzione che il dipendente avrebbe ricevuto in caso di normale attività, lo stesso non si può dire per gli eventi morbosi.
In base al settore di appartenenza ed alla durata dell’assenza, la copertura economica della malattia può essere:
- A carico azienda, in misura pari al 100% della retribuzione (quindi senza alcuna diminuzione del compenso) o nella diversa percentuale prevista dal contratto collettivo applicato;
- A carico dell’INPS, retribuita in base al 50% o 66,66% della retribuzione, eventualmente integrata dall’azienda nella misura stabilita dal CCNL applicato.
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