Con la sentenza numero 22/2012, depositata ieri, la Consulta ha infatti accolto il ricorso presentato dalle Regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge 10/2011, nelle parti in cui impone alla Regione di deliberare aumenti fino al massimo consentito dei tributi di competenza in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. La stessa Corte ha dichiarato incostituzionale la norma che consente l’utilizzo del Fondo nazionale di Protezione civile solo nell’ipotesi in cui la Regione non possa far fronte alle spese aumentando i propri tributi fiscali.
Pertanto le regioni potranno dichiarare lo stato di calamità senza penalizzare i propri cittadini già provati da eventi calamitosi.
Le disposizioni in esame, si legge nella sentenza “regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi“. Quindi, si tratta “di una normativa “a regime”, del tutto slegata da contingenze particolari, inserita tuttavia nella legge di conversione di un decreto-legge denominato “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie” e sono norme del tutto estranee rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto “milleproroghe”, in quanto si tratta di un frammento, relativo ai rapporti finanziari, della disciplina generale e sistematica, tuttora mancante, del riparto delle funzioni e degli oneri tra Stato e Regioni in materia di protezione civile“.
Forte e chiaro poi il richiamo della Corte Costituzionale al Parlamento affinché rispetti i requisiti di necessità e urgenza nella conversione dei decreti legge approvati dal Governo: “L’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge” e la “scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente e il “caso” che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale“.
“I cosiddetti decreti milleproroghe, – scrive la Corte – che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento”.
Per la Consulta le disposizioni in esame “regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile non con riferimento ad uno o più specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni già esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi“. Ragion per cui “sono del tutto estranee alla materia e alle finalità” del decreto e perciò costituzionalmente illegittime, per violazione dell’articolo 77, secondo comma, Costituzione.
Nel merito, le norme impugnate ledono l’autonomia di entrata e di spesa delle regioni (articolo 119 Costituzione) “poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse“. Peraltro, l’obbligo di aumento pesa irragionevolmente sulla Regione nel cui territorio si è verificato l’evento calamitoso, “con la conseguenza che le popolazioni colpite dal disastro subiscono una penalizzazione ulteriore. Né vale obiettare – come ha fatto la difesa statale – che i soggetti danneggiati non verrebbero coinvolti nell’aumento della pressione fiscale, in quanto per gli stessi è sospeso o differito ogni adempimento o versamento. Se infatti gli adempimenti ed i versamenti sono sospesi o differiti, le obbligazioni cui si riferiscono rimangono valide e vincolanti“.
Le norme censurate contraddicono inoltre la ratio del quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione: “le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni «per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni», al contrario, impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali”.
Infine, anche la previsione contenuta nel comma 5 quater, secondo cui «il Presidente della regione interessata» è autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti, si pone in contrasto sia con l’articolo 23 Costituzione, in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria, e sia con l’articolo 123 della Costituzione, poiché lede l’autonomia statutaria regionale nell’individuare con norma statale l’organo della Regione titolare di determinate funzioni.
Il verdetto della Consulta è stato accolto con soddisfazione dalla maggior parte delle Regioni che, reduci dall’emergenza neve, si sono trovate in gravi difficoltà proprio a causa di questa “tassa sulle disgrazie”, tanto da rifiutarsi di dichiarare lo stato di emergenza per non dovere gravare ulteriormente sui cittadini aumentando le accise sulla benzina.
Per il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, nonchè governatore di una delle Regioni più colpite dal maltempo, l’Emilia Romagna, la sentenza della Consulta è “una conferma del giudizio totalmente negativo espresso più volte e in tutte le sedi istituzionali dalle Regioni rispetto ad una norma capestro che imponeva alle Regioni in caso di dichiarazione dello stato di emergenza l`aumento della pressione fiscale o dell`accisa sui carburanti“.”Questa sentenza – prosegue Errani – è uno stimolo ulteriore a procedere speditamente nella direzione della riforma della Legge 10 del 2011, così come condiviso da Governo, Regioni ed Enti locali nel corso dell`incontro che si è tenuto il 9 febbraio. Ora è necessario che il Governo promuova in tempi molto rapidi un incontro – ha concluso Errani – per procedere in questa direzione e anche per verificare i costi dell’emergenza neve, dando una risposta definitiva ai problemi e ai danni causati dal maltempo in questi giorni“.
“Sotto un profilo istituzionale era impensabile che un livello dello Stato imponesse scelte fiscali agli altri livelli, ma sotto un profilo morale era inaccettabile un sistema basato sulla logica del “chi ha i guai se li piange”, ha commentato invece il presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo. “La decisione della Corte Costituzionale – conclude – ci allontana da quello che era diventato l’incubo di un sistema che non conosceva la solidarietà e la coesione nazionale“.
Soddisfatto anche il presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca: “Viene di fatto dichiarata illegittima come da noi sempre sostenuto la tassa sulle disgrazie. La Corte Costituzionale ha riconosciuto “l’irragionevolezza”, così si legge nel dispositivo della sentenza, di aumentare i tributi a territori già colpiti da calamità”, ha dichiarato. “E’ stato dunque colto il paradosso di un provvedimento che al danno aggiungeva la beffa negando ogni dovere di solidarietà del governo nazionale nei confronti dei suoi cittadini“.
Qui il testo integrale della sentenza n. 22/2012 della Corte Costituzionale
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