Ora, dopo che già la segreteria Generale del TAR Lazio, a metà gennaio, con una propria nota aveva invitato gli avvocati a depositare non meno di due copie di cortesia degli atti depositati con modalità telematiche, sul punto si sono pronunciati allo stesso modo sia il Segretario Generale GA che il Presidente del CGA, attestandosi su tale interpretazione estensiva della norma, ed auspicando il deposito di due copie cartacee per atto.
Negli ultimi giorni, si sono aggiunti anche i primi arresti giurisprudenziali sul punto, che, seppur nel silenzio della norma, si spingono a sanzionare severamente l’eventuale mancato deposito cartaceo.
Ed infatti, la sez. VI del Consiglio di Stato, con le ordinanze cautelari del 3 marzo 2017 n. 880 e n. 919, ha precisato che, poiché l’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, prevede l’obbligo di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, tale copia “va quindi qualificata normativamente, “copia d’obbligo, mentre rientra nella “facoltà” della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente “copia di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie)”.
Come conseguenza di tale assunto, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito le conseguenze dell’eventuale mancato deposito della copia cartacea “d’obbligo”.
Per la fase cautelare, tale deposito “è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza”; ovvero, per il caso di fissazione comunque avvenuta, “il ricorso cautelare non potrà essere trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine”. Rimane salva, invece, l’eventuale concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a..
Inoltre, per il giudizio di merito, il suddetto deposito “è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a.”, o comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, “il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.”.
Per le parti diverse dal ricorrente, conclude il provvedimento cautelare, il mancato deposito della “copia d’obbligo”, non ha invece effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare.
In definitiva, conclude il Consiglio di Stato, in camera di consiglio, la trattazione dell’affare cautelare andrà rinviata a data futura, che andrà fissata solo dopo che sia stato effettuato il deposito delle copie cartacee d’obbligo ad opera della parte ricorrente e nel rispetto del termine dilatorio ex art. 55, comma 5.
Di identico tenore alcune ordinanze emanate pochi giorni dopo dalla sez. I del Tar Lazio, tra le quali l‘ordinanza n. 3258 del 9 marzo 2017, che, “considerato che la copia cartacea del ricorso è stata depositata in data 24 febbraio 2017, sicché non è ancora decorso il termine dilatorio di venti giorni per la trattazione del ricorso all’odierna camera di consiglio”, ha ritenuto di dovere rinviare la trattazione cautelare del ricorso, nel rispetto del suddetto termine dilatorio, alla camera di consiglio del 22 marzo p.v..
Tale arresti hanno suscitato perplessità su più fronti.
Si segnala, in particolare, l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti del 9 marzo 2017, sottoscritto del presidente avv. Umberto Fantigrossi.
Tale documento prende atto che nella disposizione di cui all’art. 7, co. 4, d.l. 168/2016 sopra citata non vi è la previsione di alcuna sanzione per l’ipotesi di mancata o tardiva produzione della copia cartacea, e che l’unica condizione di procedibilità prevista dal codice del processo amministrativo è, ai sensi degli artt. 55, co. 4, e 71, co. 1 c.p.a., la produzione di un’istanza di fissazione dell’udienza di merito. Pertanto, sostiene UNAA, “non possono essere ora aggiunte per via interpretativa ulteriori condizioni extralegali”, né una sanzione non prevista dal legislatore può essere introdotta dal Giudice.
Inoltre, considerando anche che ai sensi del diritto comunitario l’attivazione di iniziative di informatizzazione è soggetta alle norme in materia di accesso alla giustizia ed al diritto ad un equo procedimento ai sensi dell’art. 8 CEDU e non può comportare una restrizione sproporzionata del diritto di accesso del ricorrente alla giustizia, “la violazione di un precetto neppure sanzionato dalla legge non può comportare il blocco dell’esercizio della funzione giurisdizionale”.
In conclusione, si segnala un provvedimento ancor più recente, Tar Catania, sez. III, 13 marzo 2017, n. 499, Presidente Savasta, Estensore Boscarino, che affronta la questione delle copie cartacee nel PAT sotto altra angolazione.
Nella vicenda all’attenzione dei Giudici catanesi, era stata sollevata da una parte in causa, durante la discussione in camera di consiglio, richiesta di differimento della trattazione del ricorso, per il mancato adempimento dell’obbligo di depositare almeno una copia cartacea degli atti del processo amministrativo.
Orbene, il Collegio ha rigettato tale richiesta, così motivando:
“il precetto in forza del quale deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi è volto a consentire al Collegio una più agevole lettura degli atti processuali, di guisa che non può essere invocato dalle parti per posporre la trattazione del ricorso, … non potendosi, peraltro, tralasciare di rilevare che l’omissione del deposito della copia cartacea, con invito a provvedere, risulta segnalata dalla Segreteria di questo T.A.R. in data 8.2.2017”.
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