Consiglio di Stato: l’ente potrà scegliere l’avvocato senza gara

Redazione 16/05/12
Il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali .

Così si è espressa la IV sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2730/12 depositata l’8 maggio scorso che ribalta quanto deciso dal Tar del Lazio nella sentenza n. 604/2011 emessa lo scorso anno.

Il Consiglio ha ritenuto che l’affidamento diretto di un incarico legale finalizzato all’impugnazione di lodo arbitrale non rientra tra i servizi giuridici di cui all’allegato B, n. 21, del Codice degli Appalti, esulando pertanto dalla disciplina concorsuale. Il Consiglio operando una distinzione tra gli incarichi professionali, specifica, che nella nozione “servizi giuridici” di cui parla il codice degli appalti e a cui va applicata la procedura concorsuale, rientra l’attività di consulenza giuridica “caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata”. Il singolo incarico di patrocinio legale, invece, risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti, a causa della “non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”.

Tale interpretazione del Consiglio di Stato trae fondamento anche dalla legislazione comunitaria. Si legge nella sentenza che la difesa legale dà origine ad un contratto che deve tutelare la libertà di stabilimento del lavoratore. Inoltre il Consiglio sottolinea che la definizione di servizi legali data dalla direttiva 2004/18/CE non costituisce una novità in quanto già il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 (“Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”) indicava una serie di servizi legali ai quali non si applicava la disciplina generale nella sua integralità ma solo alcune disposizioni del citato decreto legislativo. Questo dato storico, secondo il Consiglio di Stato, permette di restringere l’ambito di operatività dei servizi legali, che pertanto, per essere oggetto di appalto, devono possedere un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale.

Qui il testo integrale della sentenza n. 2730/2012 del Consiglio di Stato

 

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