Il previo esperimento del ricorso impugnatorio passa da presupposto necessario dell’azione risarcitoria a elemento (quasi) decisivo per ammetterne la fondatezza.
Il Giudice amministrativo, dunque, non denegherà più la giurisdizione (era il motivo di critica delle sezioni unite della Cassazione), ma d’ora innanzi accetterà di esaminare nel merito la domanda risarcitoria, salvo dichiararla quasi sempre infondata, se non è stato tempestivamente impugnato l’atto amministrativo.
Osserva l’Adunanza Plenaria (la decisione è stata redatta da Francesco Caringella):
“L’evoluzione del diritto amministrativo, già nel sistema normativo anteriore al codice del processo amministrativo, si è orientata in senso opposto alla praticabilità di una soluzione rigidamente processuale che imponga la proposizione del ricorso di annullamento quale condizione per accedere alla tutela risarcitoria”.
Ciò porta a configurare “l’omessa impugnazione non più come preclusione di rito ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile”.
Con la conseguente “rilevanza sostanziale, sul versante prettamente causale, dell’omessa o tardiva impugnazione come fatto che preclude la risarcibilità di danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall’ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo onde evitare la consolidazione di effetti dannosi”.
In sintesi, risulta definitivamente sancita “la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione e degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento”.
Qui la decisione integrale dell’Adunanza Plenaria.
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