Diritto di sciopero degli avvocati: cui prodest?

Il diritto di sciopero, nelle regole del consolidato Stato di diritto, rimane uno di quegli argomenti impossibile da analizzare solo con mente giuridica, visto che esso si trova a cavallo tra il diritto (che lo regola) e la politica (che lo motiva), al punto che le motivazioni ne contraddistinguono l’imponenza o la vacuità. Perdipiù le categorie dello sciopero non sono rimaste quelle esclusivamente contrattuali contro il datore di lavoro, ma si sono aggiunte anche ragioni politiche. Si è fatto in modo che il danno subito dal datore di lavoro, motivasse quest’ultimo a fare pressioni sulla politica affinché cambiasse le proprie scelte che, magari, nulla aveva a che fare con il rapporto contrattuale.

Nel mondo moderno, rivoluzionato dai progressi scientifici e tecnologici che hanno determinato la rivoluzione industriale, con il conio dei concetti di “consumo” e di “produzione”, all’interno dei quali si muove la filosofia marxista, rimasta intonsa, almeno per questo, nel corso dei decenni, finora lo sciopero si è andato inquadrando come il sistema che meglio rispondeva ai criteri di buona fede e correttezza per rappresentare il disaccordo dei lavoratori rispetto a scelte (tanto retributive che di organizzazione della produzione) del c.d. padrone. I lavoratori dipendenti, i proletari secondo le categorie del marxismo, non andando al lavoro, rinunciano alla retribuzione di quella giornata, arrecando al proprio datore di lavoro, padrone secondo le citate categorie, un danno economico più rilevante di quello che essi si autoinfliggono.

La dottrina e la giurisprudenza, nel corso dei decenni, hanno creato una specie di disciplina per gli scioperi. Essi hanno distinto il danno alla produzione dal danno alla produttività, lo sciopero convenzionale dallo sciopero bianco, dove i lavoratori sono presenti sul posto di lavoro, ma non adempiono secondo buona fede ai doveri lavorativi.

In ogni caso si analizzerà, in questo testo, non il diritto di sciopero dei lavoratori subordinati, sacrosanto elemento di qualunque democrazia moderna, ma il diritto di sciopero dei liberi professionisti, ed in particolare di una precisa categoria di essi, che sono gli avvocati.

Il mondo delle libere professioni, come la società che lo ospita, è caratterizzato da una certa complessità, che impedisce di analizzare ogni sua sfaccettatura secondo questioni di principio, proprio perché questa società è tutta intersecata, ed allora cogliere all’interno di essa elementi che permettano all’analizzatore di rispondere con sicumera alla necessità di definizioni che ogni era sociale si porta con sé, appare difficile.

La Corte Costituzionale italiana, con la sentenza 171 del ’96, si è trovata a dare disciplina alla parte del mondo del lavoro che ne era rimasta sprovvista a seguito dell’intervento legislativo del 1990 (legge 146), quando venne, dopo decenni di materia lasciata alla disciplina dei giudici (in assenza dei riferimenti legali ai quali l’art. 40 Cost. faceva riferimento). Con quella sentenza la Corte entra infatti nella disciplina del diritto di sciopero degli avvocati, statuendo la non appartenenza di quel particolare diritto di sciopero al mondo dei diritti di cui all’art. 40 della Costituzione, riducendolo alla sola astensione dall’attività processuale: sono fatte salve dallo sciopero degli avvocati tutte le attività burocratiche funzionali all’esercizio della professione. Che, in parole povere, significa che l’avvocato può redigere, durante lo sciopero, gli atti che presenterà, può eseguire gli adempimenti burocratici connessi con la missione di tutelare gli interessi dei propri clienti.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, l’avvocatura è giunta all’emanazione di un codice di autoregolamentazione dell’attività di sciopero (dal 30 marzo del 2000 esso riguarda tutti gli avvocati), che nega la possibilità di praticare lo sciopero in particolari casi: in tutte quelle materie dove il tempo svolge il ruolo fondamentale, quando, ad esempio si parla di ragioni cautelari penali e civili e di talune domande amministrative. In tutti quei casi, dove il tempo, che non dipende solo dalla causa de qua, svolge un ruolo necessario all’esistenza del diritto richiesto, connesso alla persona o legato a particolari diritti politici.

Non sarebbe potuto essere non così, visto che il diritto di sciopero di cui si occupa la legge 146/90 e lo stesso articolo 40 Cost., non è un diritto che appartiene a pochi, ma abbraccia i milioni di lavoratori subordinati del nostro Paese e regola la struttura della nostra produttività. È stato per questo che la Corte non ha fatto convergere il diritto di sciopero dei liberi professionisti nell’alveo “sacrosanto”, “storico”, del diritto di sciopero dei lavoratori subordinati, ma lo ha rimesso (solo la sua esistenza) nel quadro della libertà associativa dell’art. 18 Cost., quasi a voler dire che esistono categorie di lavoratori per le quali il diritto di sciopero ha più importanza che per le altre.

Quello degli avvocati è un settore in cui la concorrenza fa parte della professione. Tanto più posso lavorare quanto più sono bravo e meglio difendo gli interessi dei miei clienti. Differenza questa, rispetto al mondo della subordinazione lavorativa, nella quale la concorrenza ha un valore relativissimo, impossibile da non illustrare, specie quando questo diritto di sciopero viene rappresentato con gli stessi crismi del vero diritto di sciopero dei lavoratori subordinati.

Il datore di lavoro dell’avvocato è il cliente, che mette nelle sue mani i propri interessi legali, i propri diritti, dunque l’esercizio dello sciopero da parte degli avvocati lede, innanzitutto, i diritti delle persone che ad essi si affidano, allungando i tempi dell’auspicato ottenimento di giustizia. Può essere mai, un’azione che leda la parte che si è affidata all’avvocato, e non il legislatore che è, invece, colui a cui l’azione parasindacale si rivolge, essere considerata alla stessa stregua dello sciopero contro la modifica dell’articolo 18 L.300/70 nel 2002?

La modernità si porta con sé domande a cui la risposta è difficile, ma non si può fare finta di nulla quando ci si trova a confrontare la grandezza di diversi tipi di diritti. Il lavoratore subordinato gode di un diritto di sciopero “proprio”, pieno, assoluto, mentre il libero professionista gode sì dello stesso diritto, ma nella sua sfaccettatura relativa (stante anche il diverso riferimento costituzionale che la Corte Costituzionale ha stabilito), a causa della quale le esagerazioni nell’esercizio possono solo far diminuire il peso contrattuale della categoria, e la propria influenza politica.

I tempi di questa modernità impongono a chiunque, anche nella sua singolarità, il richiamo alla responsabilità, che impedisce di compiere strappi soprattutto mentre proprio tutti dovrebbero stare più vicini ed empatici, e mentre tutte le categorie storiche del lavoro subordinato sembrano aver fatto, dal basso della propria debolezza economica, voto di temporanea astensione. L’avvocato è richiamato all’empatia anche dalla natura del rapporto con il cliente, e, dunque, non può mai venire meno agli obblighi di correttezza nell’adempimento dei propri doveri verso la parte che chiede, sotto corrispettivo, di essere tutelata.

De iure condendo si fa invito, per tramite di queste righe, della necessità di compiere un intervento legislativo che contempli anche il diritto di sciopero degli avvocati (e dei liberi professionisti in generale), anche per evitare che chi subisca l’inderterminatezza disciplinare sia, alla fine, il cittadino (ma in questa epoca di forte immigrazione sarebbe più corretto dire la persona), a cui, nel caso degli avvocati, la Costituzione assegna il diritto alla difesa legale dei propri interessi ed anche per fissare un linguaggio che la politica, o gli eventuali altri destinatari, non possano fraintendere. D’altronde, vedere che mai e poi mai un medico, per disciplina interna alla categoria (e millenaria), negherebbe le cure di pronto soccorso ad una persona, o squalifica la prestazione dell’avvocato rispetto a quella dei medici, oppure la rende molto più importante. Ma i medici incorrono in responsabilità professionali molto più facilmente degli avvocati, visto il collegamento della propria missione professionale con l’esistenza in salute della persona.

Si ritiene che la storicità di certe professioni (medici ed avvocati in primis) – e della loro disciplina – qualifichi il valore che esse hanno, o si aspettano di avere, nella società moderna, ovviamente a patto che il loro esercizio venga gestito con responsabilità. Si ritiene, inoltre, che il diritto di sciopero faccia parte dei modi di discussione politica di chi altrimenti non avrebbe voce (è il diritto di sciopero che considera la Corte Costituzionale), dei deboli, di coloro che accettano di subire un danno economico pur di comunicare ciò che pensano della propria condizione lavorativa, e che proprio questo aspetto del diritto di sciopero lo renda endemico ad altri tipi di lavori, che non sono quelli dei liberi professionisti, datori di lavoro di sé stessi, che, in taluni casi, svolgono il loro mestiere per rispondere a diritti che è proprio la Costituzione a far vivere. Il rimando costituzionale alla libertà associativa del diritto di sciopero degli avvocati servì alla Corte Costituzionale per dimensionare la capacità di astensione collettiva degli avvocati dal lavoro, tenendo presente che il diritto alla difesa, nei tempi minori possibili, è garantito ai cittadini non da una legge o da una disciplina interna alla categoria, ma dalla stessa Costituzione.

Per concludere con forza questo articolo si fa rimando a quanto la sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura disse al legislatore, proprio nel momento topico che precedette l’emanazione, da parte degli organismi dell’Avvocatura, del già citato Codice di Autoregolamentazione, nel lungo parere sulla questione, quando formulò parere positivo al tentativo del governo di allora di regolamentare la materia dell’astensione collettiva degli avvocati dall’attività professionale, tentativo che non vide mai, però, la produzione di alcuna disciplina.

 

Gregorio Marzano

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