A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante. Al contrario, il suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali ad esempio le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere ovvero le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni per il nucleo familiare). Il rapporto di sostituzione non ricorre, altresì, nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata prima del 1° aprile 2021.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 2557 del 9 luglio 2021.
Calendario fiscale 2021 riscritto dal Sostegni bis: come cambia, data per data
Conguaglio fiscale Inps: per chi
Come appena accennato, l’INPS può quindi gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2021, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile IRPEF (quale ad esempio una pensione di vecchiaia, di reversibilità, una prestazione NASpI).
Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze (cosiddetto “diniego”).
A titolo esemplificativo non è ammessa l’assistenza fiscale a favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, “bonus bebè”, “bonus baby sitter”, indennità COVID-19 oppure se nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.
Conguaglio fiscale Inps: istruzioni
Ciò premesso, ai fini dell’assistenza fiscale 2021, i contribuenti muniti delle credenziali di autenticazione necessarie per l’accesso ai servizi online dell’INPS (PIN, SPID, CIE e CNS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale Inps.
Tale servizio è inoltre disponibile nella app “INPS mobile”, scaricabile da Play Store e da App Store.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:
- avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
- diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Si afferma, al riguardo, che il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, complessivamente a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (compresi eventuali primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito, del dichiarante e dell’eventuale coniuge se la dichiarazione è congiunta, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730.
Tale dato, se a debito del contribuente, è indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/4 al rigo 161, con la seguente descrizione:
- “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” (colonna 1 e 2) o, se a credito del contribuente, nel rigo 163, con la seguente descrizione: “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.
Conguaglio fiscale Inps: annullamento e variazione
Oltre alla funzione di consultazione, a partire dal 15 luglio 2021, il servizio in esame, presente sul sito istituzionale, consente ai contribuenti di trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda rata d’acconto IRPEF o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la scadenza prevista per il 10 ottobre 2021.
La possibilità di applicazione dell’annullamento e/o della variazione della seconda rata di acconto sarà correlata ai tempi di predisposizione dei flussi di pagamento relativi al mese di novembre 2021.
Qualora la richiesta perverrà successivamente alla predisposizione del pagamento della mensilità di novembre, l’annullamento o la modifica saranno effettuati sul rateo in pagamento nel mese successivo.
Scarica il Messaggio Inps numero 2557
Conguaglio fiscale Inps: impossibilità di completare i conguagli a debito
Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di completare i conguagli a debito previsti nel modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante, o di incapienza dei pagamenti spettanti) invierà un’apposita comunicazione all’interessato o agli eredi dello stesso, indicando gli importi risultanti dalla dichiarazione e quelli eventualmente già conguagliati, con l’invito a provvedere al versamento degli eventuali residui importi a debito con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
La comunicazione di tale sopravvenuta impossibilità di completare i conguagli verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione.
Si precisa, inoltre, che nel caso di decesso del dichiarante, in presenza di dichiarazione congiunta con coniuge o unito civilmente:
- il debito del superstite dovrà essere tempestivamente versato;
- il credito potrà essere fatto valere nella successiva dichiarazione dei redditi.
Conguaglio fiscale Inps: calendario
Resta confermato il calendario per la presentazione del modello 730 come per l’anno 2020, con termine ultimo di presentazione del modello 730 fissato al 30 settembre 2021.
In merito, si ricorda che la rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre.
Per quanto sopra, in considerazione dei tempi necessari all’abbinamento dei conguagli alle prestazioni erogate, operazione effettuata nei primi giorni del mese precedente la valuta di pagamento delle stesse, si precisa che non è possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta, qualora la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a giugno.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento