Conguaglio 730/2024: le istruzioni per i rimborsi Inps, passo passo

Paolo Ballanti 23/07/24

Istruzioni Inps sul conguaglio 730/2024. La dichiarazione dei redditi 2024 presentata all’Agenzia entrate con modello 730 rappresenta il momento finale del rapporto tra il dipendente/pensionato e il Fisco, riguardo al periodo d’imposta 2023. 

In questa sede si sommano tutti i redditi totalizzati nell’anno e si determina l’imposta a carico del contribuente.

Se quest’ultima è inferiore alle tasse già versate in acconto dall’interessato, si parla di conguaglio a debito.

Al contrario, se gli acconti fiscali sono superiori all’imposta dovuta dal contribuente, questi ha diritto ad un rimborso (conguaglio a credito).

L’Inps, agendo come sostituto d’imposta, ha competenza in merito alle operazioni di conguaglio a credito o a debito nei confronti dei pensionati che presentano il modello 730.

Questo significa che l’Istituto:

– trattiene nel cedolino della pensione le imposte ancora dovute dal contribuente per effetto del conguaglio 730/2024 a debito;
– rimborsa insieme al cedolino della pensione le somme a titolo di tasse pagate in eccesso (conguaglio 730/2024 a credito).

Dal momento che le operazioni di conguaglio da dichiarazione dei redditi inizieranno a partire dal prossimo cedolino della pensione di agosto, in pagamento con valuta giovedì 1° agosto 2024, l’Inps ha fornito con il Messaggio 2640 del 17 luglio scorso le istruzioni per i cittadini che hanno necessità di verificare lo stato dei conguagli stessi.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

L’Inps come sostituto d’imposta

L’Inps, come anticipato, in qualità di sostituto d’imposta effettua le operazioni di trattenuta o rimborso delle imposte risultanti dal modello 730-2024 anno 2023.

Ad essere interessati dai conguagli sono i pensionati che abbiano indicato l’Istituto come sostituto d’imposta all’interno dell’apposita casella del 730.

Come precisato nel Messaggio del 17 luglio 2024 l’Inps può occuparsi del conguaglio a debito o a credito soltanto se nell’anno corrente sussiste un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

In quali casi l’Inps non è sostituto d’imposta

Il rapporto di sostituzione non ricorre se l’Inps eroga:

– prestazioni esenti da imposte, come le pensioni erogate a vittime del terrorismo o del dovere;
– prestazioni assistenziali, come assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare.

Leggi anche > Conguagli 730/2024 con o senza sostituto d’imposta. Come funziona con i rimborsi

L’Istituto non svolge inoltre operazioni di conguaglio nei casi in cui le prestazioni dallo stesso erogate siano cessate in data antecedente al 1° aprile 2024.

In definitiva, l’Inps può gestire i conguagli 730/2024, da dichiarazione 730 se nel 2024 il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini fiscali, ad esempio pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, indennità di disoccupazione NASpI, etc.

Come verificare il conguaglio 730/2024?

I contribuenti per i quali l’Inps si preoccupa di effettuare le operazioni di conguaglio 730/2024 hanno a disposizione un apposito servizio online, che permette di verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione

La piattaforma è raggiungibile collegandosi al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” presente sul portale istituzionale “inps.it”, per gli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Oltre alla consultazione degli esiti del 730, grazie alla piattaforma è possibile consultare i seguenti dati:

– avvenuta ricezione da parte dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse dall’AE, con il dettaglio dei relativi importi;
– conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite nel caso in cui l’Inps sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
– eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’Inps all’Agenzia delle entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta;
– importo delle trattenute e / o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps.

Servizi aggiuntivi della piattaforma Inps

La piattaforma “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” consente, oltre ai servizi di consultazione, di:

– trasmettere online la richiesta di annullamento e / o di variazione della seconda o unica rata d’acconto Irpef e / o cedolare secca, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2024;
– chiedere che l’Inps effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nelle ipotesi in cui il contribuente abbia erroneamente indicato l’Inps quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli.

Il diniego non può comunque essere richiesto se l’Inps “svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli” (Messaggio numero 2640/2024).

App mobile

L’applicazione istituzionale “INPS mobile” (peraltro disponibile collegandosi a “inps.it – INPS Mobile” grazie agli appositi QR Code) permette di consultare i dati relativi alla dichiarazione 730 e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.

Leggi anche > Rimborsi 730/2024: quando arrivano in base all’invio della Dichiarazione

Come interpretare i risultati del 730?

Per consentire ai contribuenti di incrociare i dati del prospetto di liquidazione del 730 con i conguagli che saranno effettuati dall’Inps sulla prestazione in pagamento, l’Istituto chiarisce che il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito. Quest’ultimo è il risultato della somma algebrica di tutte le imposte a debito e di quelle a credito.

In presenza di dichiarazione congiunta l’importo indicato nella piattaforma Inps comprende naturalmente anche i debiti / crediti relativi alla posizione fiscale del coniuge.

In caso di:

– conguaglio 730/2024 a debito, la somma da trattenere al pensionato / contribuente è indicata al rigo 161, colonna 1 e 2 del prospetto di liquidazione (modello 730/4) con la descrizione Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”;
– conguaglio 730/2024 a credito, la somma da rimborsare è riportata nel rigo 163 con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”. 

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