In particolare, per il periodo che va dal 13 marzo al 30 giugno 2021, i lavoratori dipendenti, genitori di figli conviventi di età inferiore a quattordici anni, hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro godendo di una copertura economica a carico dell’INPS, in misura pari al 50% della retribuzione.
La prestazione, alternativa allo svolgimento dell’attività in regime di lavoro agile o smart working, è accessibile previa richiesta al datore di lavoro e presentazione di un’apposita domanda telematica all’INPS.
Gli aspetti operativi del congedo sono stati oggetto di apposita circolare dell’Istituto numero 63 del 14 aprile scorso. Analizziamo la novità in dettaglio.
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Congedo straordinario Covid-19: destinatari
Il congedo straordinario spetta esclusivamente ai genitori lavoratori dipendenti. Sono pertanto esclusi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata.
La misura in parola spetta ai genitori di figli conviventi minori di quattordici anni. Il requisito dell’età non si applica per i soggetti con handicap grave ai sensi della Legge numero 104/1992:
- Iscritti alle scuole di ogni ordine e grado con sospensione dell’attività didattica in presenza;
- In alternativa, ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali è stata disposta la chiusura.
Come ricordato dalla circolare INPS rientrano nella platea degli aventi diritto anche i genitori lavoratori dipendenti affidatari o collocatari.
Congedo straordinario Covid-19: eventi
Il congedo spetta ad un solo genitore (ovvero a entrambi ma non nelle stesse giornate) a fronte degli eventi che interessano il figlio, nello specifico:
- Infezione da virus COVID-19, risultante da apposita certificazione rilasciata dal medico di base o dal pediatra di libera scelta, in alternativa è valido il provvedimento ASL;
- Quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto, disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente;
- Sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito di provvedimento (riportante la durata della sospensione) adottato a livello nazionale, locale o dalle singole realtà scolastiche.
Congedo straordinario Covid-19: periodo di applicazione
La misura INPS in parola spetta per gli eventi di infezione, quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, verificatisi dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.
Congedo straordinario Covid-19: domanda
La richiesta di congedo dev’essere inoltrata al proprio datore di lavoro e, altresì, all’INPS in via telematica.
L’istanza, che potrà riguardare anche periodi antecedenti la data di presentazione purché contenuti nel periodo 13 marzo – 30 giugno, dovrà essere trasmessa:
- Sul portale telematico Inps, per coloro che sono in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS;
- Chiamando il Contact center dell’Istituto;
- Servendosi dei servizi garantiti dagli enti di patronato.
Congedo straordinario Covid-19: lavoro agile
E’ incompatibile la fruizione del congedo nei giorni in cui l’altro genitore convivente svolge l’attività in regime di smart working, per il medesimo figlio o un altro, avuto con lo stesso soggetto.
Congedo straordinario Covid-19: cessazione o sospensione dell’attività lavorativa
Il congedo straordinario non spetta se l’altro genitore, convivente con il figlio per cui si chiede la prestazione INPS, è disoccupato, sospeso dal lavoro o comunque non presta alcuna attività.
L’incompatibilità opera con riferimento ai soggetti destinatari degli eventi di sospensione della prestazione lavorativa, tra cui la circolare cita:
- Aspettativa non retribuita;
- Cassa integrazione;
- Indennità di disoccupazione.
Rispetto ai casi appena citati, fanno eccezione le ipotesi di accesso agli ammortizzatori sociali ad orario ridotto, in cui il lavoratore continua a prestare l’attività, sia pure parzialmente.
Congedo straordinario Covid-19: Bonus baby-sitter
Il Decreto legge numero 30 ha introdotto un bonus per servizi di baby-sitting a beneficio di iscritti alla Gestione separata, lavoratori autonomi e, altresì, talune categorie di dipendenti, ad esempio il personale del settore sanitario pubblico e privato accreditato.
Con riguardo a coloro che potenzialmente avrebbero diritto sia al bonus baby-sitter che al congedo straordinario la circolare chiarisce che non è ammessa la contemporanea fruizione (negli stessi giorni e nella medesima settimana) delle due misure.
Identica regola si applica per i genitori che accedono uno al bonus e l’altro al congedo straordinario.
Congedo straordinario Covid-19: importo
I periodi di congedo fruiti per i figli conviventi minori di quattordici anni sono economicamente a carico dell’INPS, attraverso un’indennità pari al 50% della retribuzione. E’ altresì garantita la contribuzione figurativa.
Le somme sono di norma anticipate in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi recuperare le stesse sugli importi da versare all’Istituto con modello F24.
L’indennità spetta per tutte giornate in cui il dipendente avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa, collocate all’interno del periodo di congedo richiesto.
Congedo non retribuito
I genitori di figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni hanno diritto di assentarsi dal lavoro, senza tuttavia fruire del congedo straordinario retribuito dall’INPS.
I periodi di assenza, la cui richiesta dev’essere inoltrata esclusivamente al datore di lavoro, garantiscono il diritto alla conservazione del posto e il divieto di licenziamento dell’interessato.
E’ opportuno precisare che non è ammessa la contemporanea fruizione (nelle stesse giornate) del congedo retribuito per un figlio e, da parte dell’altro genitore, dell’assenza non retribuita per i figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni.
Congedo straordinario Covid-19: conversione del congedo parentale ordinario
La circolare INPS ricorda che a norma del Decreto numero 30, i periodi di congedo parentale (o prolungamento dello stesso) fruiti dal 1° gennaio al 12 marzo 2021, possono essere convertiti (previa apposita domanda) in congedo straordinario.
Sono altresì oggetto di conversione i giorni / settimane di congedo parentale (o prolungamento di quest’ultimo), goduti dopo l’entrata in vigore del D.l. n. 30/2021, fino al rilascio della procedura di richiesta telematica.
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