Congedo parentale straordinario Inps per autonomi, dipendenti pubblici e privati: come far richiesta

Paolo Ballanti 01/04/20
La circolare INPS n. 45/2020 ha fornito le prime indicazioni sulla richiesta del congedo parentale straordinario Inps per i genitori con figli fino a sedici anni di età per l’intero periodo di chiusura delle scuole deciso a seguito del diffondersi del virus COVID-19.

I congedi previsti dal decreto legge “Cura Italia” (D.l. n. 18 del 17 marzo 2020) non sono da confondersi con gli ordinari periodi di maternità facoltativa.

Le assenze per COVID-19 hanno una disciplina a sé, con limiti di durata (15 giorni) ed economici (indennità INPS al 50%) diversi dai congedi parentali finora conosciuti.

Il “Cura Italia” estende questi congedi speciali a lavoratori dipendenti privati, iscritti alla Gestione separata, autonomi iscritti all’INPS e dipendenti pubblici.

Alla luce delle indicazioni dell’Istituto vediamo, a seconda della tipologia di contratto, come fare richiesta.

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Congedo parentale straordinario Inps: chi può richiederlo

Scopo del congedo è garantire un periodo di assenza retribuito ai lavoratori così da dedicarsi ai figli durante la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, deciso in virtù del diffondersi del virus COVID-19.

Possono richiedere il congedo:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • Lavoratori dipendenti del settore pubblico;
  • Autonomi iscritti all’INPS.

Il congedo è alternativo al contributo per i servizi di baby-sitting previsto sempre dal decreto “Cura Italia” e pari a 600 euro per nucleo familiare.

Congedo parentale straordinario Inps: durata

Il congedo straordinario ha una durata massima di quindici giorni continuativi o frazionati, richiesti anche retroattivamente a partire dal 5 marzo scorso e per tutto il periodo di chiusura delle scuole. Nel tetto dei quindici giorni si considerano le assenze complessivamente richieste da entrambi i genitori.

I giorni di assenza per congedo COVID-19 non vengono conteggiati ai fini del diritto al congedo parentale, permessi 104 o congedo straordinario disabili.

Congedo parentale straordinario Inps: età del figlio

I congedi retribuiti possono essere richiesti per figli di età non superiore ai dodici anni. Il diritto ad assentarsi ma senza copertura economica è invece riconosciuto ai genitori di figli di età compresa tra i dodici e i sedici anni.

Le disposizioni citate valgono anche per genitori adottivi, affidatari o che hanno in collocamento temporaneo dei minori.

Nessun limite anagrafico per i figli disabili in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Nel loro caso il congedo retribuito spetta a prescindere dall’età.

Congedo parentale straordinario Inps: quando si può richiedere

Il congedo è concesso a patto che l’altro genitore:

  • Non benefici di strumenti di sostegno al reddito come gli ammortizzatori sociali;
  • Non sia disoccupato o non lavoratore.

Congedo parentale straordinario Inps per dipendenti privati

I dipendenti del settore privato con figli fino a dodici anni di età possono accedere al congedo straordinario COVID-19 percependo un’indennità pari al 50% rispetto al 30% previsti per i congedi parentali. Il calcolo viene fatto con le stesse modalità previste per maternità obbligatoria e facoltativa.

È importante precisare che possono accedere alla misura del “Cura Italia” anche i genitori che non avrebbero più diritto alla maternità facoltativa, ad esempio coloro che hanno già raggiunto il plafond individuale e complessivo o non rispettano i limiti di reddito.

Non solo, il congedo (seppur non retribuito) è riconosciuto anche ai genitori di figli tra i dodici e i sedici anni, ai quali è invece negato il congedo parentale.

I genitori di figli fino ai dodici anni di età possono ottenere il congedo previa richiesta all’azienda e all’INPS. Per quest’ultima è sufficiente utilizzare la stessa procedura telematica prevista per le domande di congedo parentale. Le richieste, come si può legittimamente presumere da circolari e messaggi INPS, saranno convertite d’ufficio in congedo COVID-19.

Coloro invece che non avrebbero potenzialmente diritto alla facoltativa possono comunque chiedere all’azienda di assentarsi dal lavoro, riservandosi, una volta disponibile l’applicativo ad hoc, di presentare domanda all’INPS.

I genitori di figli dai dodici ai sedici anni di età, devono presentare richiesta di congedo unicamente al proprio datore di lavoro.

Da ultimo, i congedi parentali già in corso alla data del 5 marzo e per tutto il periodo di chiusura delle scuole saranno considerati d’ufficio come assenze COVID-19 e pertanto non computati ai fini dei limiti individuali e complessivi tra i genitori.

Le aziende dovranno comunicare all’INPS, attraverso la denuncia UNIEMENS, i giorni di assenza per congedo COVID-19 utilizzando i codici evento appositamente istituiti e comunicati con circolare n. 45/2020.

Congedo parentale straordinario Inps per dipendenti pubblici

I dipendenti pubblici possono accedere al congedo previa domanda esclusivamente all’amministrazione di appartenenza senza alcun passaggio presso l’INPS.

Sempre la circolare n. 45 fornisce indicazioni sulla compilazione delle denunce contributive (Lista PosPa) da parte delle Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti all’ex INPDAP.

Congedo parentale straordinario Inps per autonomi e iscritti alla Gestione separata

Gli iscritti alla Gestione separata hanno diritto al congedo retribuito in misura pari al 50% di 1/365 del reddito individuato con le modalità previste per l’indennità di maternità. Quest’ultimo corrisponde al reddito imponibile INPS percepito nei dodici mesi solari precedenti l’assenza, quando il collaboratore è iscritto alla Gestione separata da un anno o più. In caso contrario, si assume il reddito relativo al numero di mesi di iscrizione alla previdenza.

Si rammenta che il congedo ordinario sarebbe pari al 30% e fino ai tre anni di età del bambino.

I lavoratori autonomi iscritti all’INPS hanno invece diritto a un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ogni anno per legge. Per gli stessi soggetti il congedo ordinario ammonta invece al 30% e fino ad un anno di età del figlio.

Come accade per i lavoratori dipendenti, anche per iscritti alla Gestione separata e autonomi, il congedo COVID-19 è esteso a tutti coloro che potenzialmente non avrebbero diritto al congedo ordinario, per via del superamento dei limiti individuali o complessivi tra i genitori.

Sulla presentazione delle domande di congedo è opportuno distinguere:

  • Coloro che avrebbero diritto al congedo ordinario possono chiedere l’assenza per COVID-19 utilizzando la stessa procedura prevista per la facoltativa;
  • Coloro che non avrebbero diritto al congedo ordinario dovranno utilizzare l’apposita funzionalità che l’INPS metterà a disposizione degli utenti.

Fino allo sviluppo della procedura dedicata, gli interessati potranno comunque fruire del congedo COVID-19. Le domande infatti potranno essere inoltrate anche per periodi antecedenti la richiesta, comunque non prima del 5 marzo 2020.

A differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, anche se ricadenti nel periodo di sospensione delle scuole, saranno trattati come congedo ordinario e non convertiti nell’assenza COVID-19.

Paolo Ballanti

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