Il congedo di maternità, interdizione o paternità risulta a tutti gli effetti equiparabile al servizio prestato. A chiarire la questione la nota prot. n. 0033950/2009 diffusa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in cui si legge che “appurato il perfezionamento del rapporto di lavoro con la semplice accettazione da parte del soggetto in astensione obbligatoria, si ritiene che per poter usufruire del congedo parentale non sia necessaria la presa di servizio”.
La nota precisa inoltre che, sempre in costanza della durata del contratto di lavoro, “il soggetto, al fine di ottenere i periodi del congedo parentale, dovrà presentare la relativa domanda di norma nel rispetto del termine dei quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, ciò anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a norma dell’art. 12, comma 7 del CCNL del 24.7.2003.”
Ciò che ne deriva è che, così come non risulta necessario prendere servizio quando il personale è già in congedo di maternità, paternità (inclusa l’interdizione per gravi complicanze della gestazione) e accetta l’immissione in ruolo o un contratto a tempo determinato, altrettanto si deve ritenere non necessaria la presa di servizio, al termine del periodo obbligatorio, al fine di poter fruire del congedo parentale.
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