Congedo parentale facoltativo 2023: nuova retribuzione, periodi, novità

Paolo Ballanti 11/01/23
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Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide e disabili in difficoltà consigliamo due libri: “La tutela dei soggetti disabili” (una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile; e “Agevolazioni fiscali e adempimenti per i soggetti disabili 2023” (dedicato esclusivamente alla Legge 104/1992 e agli adempimenti di natura amministrativa e fiscale previsti per i soggetti disabili).

Indice

Congedo parentale facoltativo: indennità Inps e Legge di Bilancio

  • In alternativa tra i genitori;
  • Per la durata massima di un mese (in caso di godimento del congedo in forma frazionata, i periodi con indennità all’80% non devono essere complessivamente superiori ad un mese);
  • Fino al sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nelle ipotesi di adozione o affidamento.

Congedo parentale facoltativo: a chi spetta la retribuzione all’80%

Congedo parentale facoltativo: come si calcola l’indennità Inps

  • 30, nel caso degli impiegati;
  • 26 per gli operai retribuiti in misura fissa mensile;
  • Numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nel periodo preso a riferimento per la retribuzione.
  • Le festività e le domeniche (per gli operai);
  • Le sole festività cadenti di domenica (per gli impiegati).

Congedo parentale facoltativo: periodi aggiuntivi

Congedo parentale facoltativo: quanto spetta

GenitoriFruizione del congedoPeriodo massimo di congedo
Entrambi i genitori presentiMadreSei mesi
 PadreSette mesi
 EntrambiUndici mesi totali, nel rispetto dei limiti individuali (sei mesi per la madre, sette mesi per il padre)
Un solo genitore/Undici mesi
Un solo genitore con successivo ingresso del secondo/Dieci mesi (elevati a undici se il padre si assenta per almeno tre mesi)

Congedo parentale facoltativo: fruizione ad ore

Congedo parentale facoltativo: come richiederlo

  • Comunicare al datore l’inizio e la fine del periodo di congedo, secondo le modalità e i criteri definiti dai singoli contratti collettivi, con un preavviso comunque non inferiore a cinque giorni;
  • Presentare apposita domanda telematica all’Inps, prima dell’inizio del congedo (nei casi in cui il congedo è richiesto per un periodo frazionato, la domanda dev’essere ripetuta ogni volta).
  • Al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a due giorni;
  • All’Inps prima dell’inizio del congedo, se non addirittura il giorno stesso.

Paolo Ballanti

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