Risposta
Gentile lettrice, il nuovo Decreto-legge approvato durante il Consiglio dei Ministri del 14 dicembre non ha solo prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022. Contestualmente infatti, sono state prorogate diverse misure, come ad esempio il Super Green Pass in Zona Bianca, che non sarà più valido fino al 15 gennaio 2022 ma fino al nuovo termine dello stato di emergenza.
Sempre al 31 marzo 2022 è stato prorogato – rispondendo alla sua domanda – il congedo parentale Covid, dopo la precedente proroga introdotta dal Decreto fiscale. Fino alla fine dello stato di emergenza, quindi, sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti, genitori di figli di età inferiore a 14 anni, il diritto di astensione dal lavoro per un periodo che coincide alla durata:
- del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dopo contatto con persona affetta ovunque avvenuto.
Nel caso figli con disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 104/1992, il requisito dell’età viene meno. Trattandosi di una misura ancora in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si dovranno attendere ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps.
È l’Istituto infatti a riconoscere ai genitori richiedenti un indennizzo pari al 50% della retribuzione nei periodi di astensione dal lavoro, e sempre all’Istituto occorrerà presentare domanda per il congedo in questione, attraverso i consueti canali:
- portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it.
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Patronati.
Ricordiamo inoltre che il congedo parentale Covid può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente. Possono richiedere il congedo nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Riepiloghiamo quindi tutte le condizioni affinché si possa fruire del congedo genitori Covid fino al 31 marzo 2022, oltre all’infezione o quarantena del figlio o la sospensione dell’attività didattica in presenza:
- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, nessun limite di età per i figli con disabilità;
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
Cordiali saluti
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