Congedo parentale a ore: come funziona, chi può usufruirne. Studi professionali

Redazione 16/09/16
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Il nuovo congedo parentale a ore può essere richiesto anche dai dipendenti degli studi professionali, a più riprese e per più mesi.

Lo ha comunicato la Nota ufficiale rilasciata dalla Confprofessioni il 6 settembre 2016 a commento dell’articolo 97 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli studi professionali del 17 aprile 2015.

Congedo parentale a ore: come funziona?

L’estensione del congedo parentale a ore a tutti i lavoratori dipendenti è prevista dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 (o “Jobs Act”). Il D.Lgs. 80/2015 è andato a modificare il D.Lgs 151/2001, o Testo Unico delle disposizioni a tutela della maternità e paternità.

Mediante il congedo parentale a ore si consente ai lavoratori dipendenti di usufruire del previsto congedo parentale in modalità oraria: come si legge nel decreto, “ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria” anche in caso di “mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo”. Si legge anche che il congedo a ore “è consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero”.

Chi può usufruire del congedo a ore?

I Contratti Collettivi di settore, all’articolo 97, regolamentano il congedo parentale a ore, stabilendo anzitutto che possono usufruire del beneficio tutti i lavoratori, sia quelli a tempo pieno che quelli con contratto part-time.

Tuttavia, il lavoratore che intenda usufruire del congedo sarà tenuto a comunicarlo al proprio datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, segnalando il numero di mesi di congedo che vuole convertire in ore, l’inizio e la fine dell’arco temporale all’interno del quale queste ore verranno usufruite, e la dettagliata programmazione mensile di queste ultime.

In particolare, la programmazione dovrà essere concordata con il datore di lavoro “compatibilmente con le esigenze organizzative”. Come previsto dal D.Lgs. 80/2015, inoltre, non sono ammissibili richieste di congedo che prevedano che il genitore lavori meno di 4 ore giornaliere.

Si consiglia il seguente volume:

Dipendenti studi professionali: come funziona il congedo parentale a ore

Nella Nota della Confprofessioni, rilasciata il 6 settembre, sono fornite ulteriori indicazioni sulla regolamentazione del congedo a ore per i dipendenti degli studi professionali.

Vi si legge, infatti, che la richiesta può essere comunicata al datore di lavoro con soli 2 giorni di preavviso, e che il lavoratore è tenuto ad indicare, come da regolamento, il numero di mesi di cui vuole usufruire, l’arco temporale totale e la programmazione mensile delle ore.

Dalla Nota si apprende anche che la domanda di congedo a ore “deve essere presentata all’INPS mediante specifica procedura telematica per ogni singolo mese solare”. Nel modulo deve essere indicato il CCNL di riferimento e il numero di giornate intere di congedo parentale da fruire in modalità oraria.

Sono attribuite al dipendente 174 ore” per ogni mese di congedo che possono essere accumulate, anche nell’arco della stessa giornata, “con altri riposi e permessi previsti dalla legge o dal CCNL”.

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