Congedo parentale 80%, indennità maggiorata per 3 mesi nel 2025: come funziona

Nel 2025 i mesi di congedo pagati all’80% salgono a 3, previa domanda online all’Inps.

Paolo Ballanti 09/01/25

Torna potenziato il congedo parentale nel 2025. I mesi retribuiti all’80% quest’anno sono tre, con alcune novità approvate in Legge di bilancio 2025.

Il Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 riconosce ai dipendenti con figli di età fino a 12 anni la possibilità di assentarsi dal lavoro in congedo parentale beneficiando altresì di un’indennità economica a carico dell’INPS di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

La copertura economica assicurata dall’Istituto è determinata in misura pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera del lavoratore beneficiario.

Nell’ottica di prevedere misure che favoriscano la natalità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, il legislatore ha introdotto (da ultimo con la Manovra 2024) un’indennità INPS maggiorata, calcolata in misura pari al 60-80% della retribuzione del beneficiario, limitatamente a due mensilità di congedo parentale, in alternativa tra i genitori, fino al sesto anno di vita del bambino.

La recente Manovra per l’anno 2025, approvata con Legge 30 dicembre 2024 numero 207, interviene ulteriormente sulla copertura economica spettante per i periodi di congedo parentale, in particolare riconoscendo un totale di tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori) di congedo fruibile fino al sesto anno di vita del bambino, con indennità INPS maggiorata all’80% della retribuzione, invece della percentuale ordinaria al 30%.

Ecco come funziona quest’anno.

Leggi lo Speciale Legge di bilancio 2025

Indice

Come funziona il congedo parentale

A norma dell’articolo 32 del Decreto legislativo numero 151/2001 i genitori di figli di età fino a dodici anni hanno diritto, previa domanda all’INPS, di assentarsi dal lavoro in congedo parentale nel rispetto dei seguenti limiti di durata:

Genitori presentiLimiti di durata del congedo parentale
EntrambiFruizione da parte della sola madre: sei mesi (trascorso il periodo di congedo di maternità)
Fruizione da parte del solo padre: sette mesi a partire dalla nascita del figlio
Fruizione da parte di entrambi i genitori: undici mesi totali, nel rispetto dei limiti massimi individuali (sei mesi e sette mesi previsti per madre e padre)
Solo uno (in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, mancato riconoscimento del figlio risultante da un provvedimento formale)Undici mesi
Solo uno, con successivo ingresso del secondo genitoreDieci mesi, elevati a undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi

Il genitore che intende avvalersi del congedo parentale è tenuto a:

  • Comunicarlo al datore di lavoro secondo le modalità definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e, in ogni caso, con un preavviso di almeno cinque giorni;
  • Presentare domanda online all’INPS, collegandosi al portale online “inps.it – Lavoro – Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS. 

Indennità di congedo Inps: quando spetta

Fino al compimento dei dodici anni di età del figlio i genitori assenti in congedo parentale beneficiano di un’indennità economica a carico dell’INPS (di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro) nel rispetto di precisi limiti di durata e condizioni reddituali, come descritto in tabella:

    Periodo di fruizione del congedoCondizioni reddituali richiesteIndennità economica INPS
    Tre mesi per ciascun genitore (sei mesi complessivi)NessunaSpettante
    Tre mesi aggiuntivi, in alternativa tra i genitoriNessunaSpettante
    Nove mesi complessivi in caso di genitore unicoNessunaSpettante
    Dieci o undici mesi complessivi tra i genitori (ovvero per i periodi massimi individuali)Reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’ammontare del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)Spettante
    Reddito individuale dell’interessato superiore a 2,5 volte l’ammontare del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)Non spettante

    I periodi di congedo parentale economicamente a carico dell’INPS beneficiano di un’indennità calcolata in misura pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.

    Per conoscere le novità sulla Manovra di quest’anno consigliamo l’E-book di FiscoeTasse “Legge di bilancio 2025“.

    L’indennità maggiorata all’80%

    In deroga alla percentuale ordinaria al 30% la Manovra 2024 (Legge 30 dicembre 2023, numero 213) ha riconosciuto un’indennità maggiorata:

    • ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità / paternità in data successiva al 31 dicembre 2023;
    • per la durata massima complessiva, in alternativa tra i genitori, di due mesi, nell’ambito delle mensilità già spettanti ai lavoratori (non vengono di fatto riconosciuti ulteriori periodi di assenza rispetto a quelli descritti nella tabella di cui sopra);
    • fino al sesto anno di vita del bambino ovvero entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

    Ai soggetti interessati e nel rispetto delle limitazioni descritte l’indennità INPS è eccezionalmente pari a:

    • 80% della retribuzione per il primo mese;
    • 60% della retribuzione per il secondo mese (percentuale elevata all’80% per il solo anno 2024).

    Come cambia il congedo parentale nel 2025

    La Manovra di bilancio 2025 interviene ulteriormente in tema di indennità INPS spettante per i periodi di congedo parentale (articolo 1, commi 217-218).

    Nello specifico si riconosce l’indennità maggiorata all’80% della retribuzione:

    • Per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino;
    • E, in aggiunta, per la durata massima complessiva di un ulteriore mese, sempre fino al sesto anno di vita del bambino.

    In definitiva, per effetto della modifica descritta, dei mesi complessivamente riconosciuti ai genitori a titolo di congedo parentale indennizzato dall’INPS:

    • Tre mesi (rispetto ai precedenti due) in alternativa tra i genitori, sono economicamente a carico dell’Istituto con un’indennità calcolata in misura pari all’80% della retribuzione;
    • I restanti mesi di assenza sono indennizzati dall’INPS in misura pari al 30% della retribuzione.

    La Manovra 2025, come già anticipato, limita tuttavia la fruizione dell’indennità maggiorata sino al sesto anno di vita del bambino.

    A chi spetta il congedo parentale all’80% per tre mesi

    I tre mesi di congedo parentale all’80% della retribuzione contemplati dalla Manovra 2025 sono riservati, previa domanda all’INPS, ai lavoratori “che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternitàsuccessivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 (articolo 1, comma 218).

    Come richiedere l’indennità da congedo maggiorata all’80%

    I dipendenti possono ottenere in busta paga l’indennità all’80% se:

    • presentano domanda telematica di congedo parentale all’Inps (accedendo all’apposita piattaforma online disponibile su Inps, per quanti possiedono le credenziali SPID, CIE o CNS);
    • indicano all’interno della domanda telematica di voler chiedere l’indennità con aliquota maggiorata;
    • forniscono al datore di lavoro, prima dell’elaborazione delle buste paga del mese interessato dal congedo parentale, copia della ricevuta e del riepilogo della domanda trasmessa all’Istituto.

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    Foto copertina: istock/William_Potter

    Paolo Ballanti

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