Come accade per il congedo obbligatorio, l’Inps interviene a copertura della mancata retribuzione per i periodi di non lavoro erogando un’apposita indennità di importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera (a fronte dell’80% garantito durante il congedo obbligatorio). Questa tuttavia non spetta per l’intera assenza, ma entro precisi limiti temporali e di età del figlio.
Tuttavia, a differenza del congedo obbligatorio, quello parentale può essere frazionato in modalità oraria secondo quanto stabilito dal CCNL o contratto aziendale applicato ovvero, in mancanza, dalla legge (in questo caso il godimento è consentito in misura pari alla metà dell’orario giornaliero).
Analizziamo nel dettaglio come funziona il congedo parentale e come richiederlo.
Congedo parentale: cos’è
Il congedo parentale è un periodo di astensione dall’attività lavorativa che si aggiunge a quello obbligatorio di 5 mesi (di cui 2 prima del parto e 3 post), per il quale spetta una copertura economica a carico dell’INPS per i giorni di non lavoro.
Il congedo può essere fruito fino ai 12 anni di età del figlio secondo limiti di durata diversi a seconda che siano presenti entrambi i genitori o solo uno di essi.
Inoltre, il trattamento economico dell’INPS non viene erogato per l’intero periodo di congedo ma solamente per 6 mesi, elevabili a 10 o 11 se si rispettano determinate condizioni reddituali.
Analizziamo in primis il tetto massimo del congedo parentale e successivamente i periodi per cui spetta l’indennità.
Congedo parentale 2019: limite massimo
Quando sono presenti entrambi i genitori il periodo massimo di congedo è pari:
- 6 mesi dopo il periodo obbligatorio se fruisce del congedo solo la madre;
- 7 mesi dalla nascita del figlio se il congedo è richiesto solo dal padre;
- Quando il congedo è goduto da entrambi i genitori il limite complessivo è di 11 mesi nel rispetto comunque dei tetti imposti a ciascuno di essi (6 mesi per la madre, 7 per il padre).
In quest’ultimo caso, se la madre si congeda dal lavoro per 6 mesi, il padre potrà farlo per i restanti 5. Ancora, quando il padre si astiene per 7 mesi, il limite per la madre è di 4 mesi.
Discorso diverso se è presente un solo genitore. Questo accade nei casi di morte o grave infermità dell’altro genitore, affidamento del figlio ad un solo genitore, abbandono del figlio ovvero mancato riconoscimento dello stesso risultante da provvedimento formale.
Ultima ipotesi è quella del genitore solo con successivo ingresso dell’altro. Qui il limite massimo è 10 mesi elevabili a 11 se il padre si astiene per almeno 3 mesi.
Congedo parentale 2019: indennità
Il trattamento economico dell’INPS spetta a chi è titolare di un regolare rapporto di lavoro all’inizio del congedo, nei seguenti limiti:
- Fino ai 6 anni di età del bambino (compreso il giorno del sesto compleanno), il periodo complessivo massimo (si considerano i giorni fruiti da entrambi i genitori) coperto da indennità è pari a 6 mesi;
- Dai 6 agli 8 anni di età del bambino, i genitori possono ottenere l’indennità per i giorni mancanti al limite dei 6 mesi e aggiungere altri periodi fino ai 10 o 11 mesi (oppure per i periodi massimi individuali) a patto che il reddito del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) pari per il 2019 ad euro 513,01 mensili;
- Dagli 8 ai 12 anni del figlio non spetta alcuna indennità.
Pensiamo ai genitori A e B che in virtù della nascita del figlio C fruiscono di periodi di congedo parentale indennizzati dall’INPS pari a 6 mesi fino al giorno del sesto compleanno di C.
Per ottenere altri giorni coperti da indennità nel periodo tra i 6 e gli 8 anni fino al limite massimo complessivo degli 11 mesi, il singolo richiedente deve possedere un reddito non superiore a 2,5 volte la pensione minima.
Stesso discorso se fino ai 6 anni di età di C, i genitori hanno fruito di soli 4 mesi di congedo. Per ottenere i 2 mesi residui nel periodo 6 – 8 anni, il reddito individuale del singolo richiedente non può eccedere 2,5 volte il trattamento pensionistico minimo.
Reddito individuale
Il reddito individuale del singolo richiedente non può eccedere euro 16.672,83 così determinati:
513,01 mensili * 13 mensilità = 6.669,13 euro (trattamento pensionistico minimo annuo).
6.669,13 euro * 2,5 volte = 16.672,83 euro.
Il reddito da considerare è quello soggetto a tassazione IRPEF percepito dal genitore richiedente nell’anno in cui comincia a fruire dell’indennità, con esclusione di:
- Reddito derivante dall’abitazione principale;
- Trattamento di fine rapporto;
- Somme arretrate soggette a tassazione separata;
- Redditi tassati alla fonte;
- Redditi esenti da tassazione.
Naturalmente, il reddito da prendere in considerazione è quello presunto per l’anno di riferimento, fatti salvi eventuali conguagli successivi quando i numeri saranno definitivi.
Congedo parentale: quanto spetta di indennità
L’indennità è pari al 30% della cosiddetta “retribuzione media globale giornaliera”. Questa è pari alla retribuzione del mese precedente quello in cui ha avuto inizio il congedo, da moltiplicarsi per le giornate indennizzabili:
- Per gli operai sono indennizzabili tutte le giornate di assenza tranne le festività (a carico del datore di lavoro) e le domeniche;
- Per gli impiegati sono indennizzabili tutte le giornate di assenza tranne le festività cadenti di domenica.
Di norma, l’indennità INPS viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e da questi recuperata sui contributi da versare all’Istituto con modello F24. L’importo dell’indennità è esente da trattenute previdenziali ma soggetto a tassazione IRPEF.
In una serie tassativa di casi il pagamento dell’indennità avviene direttamente da parte dell’INPS:
- Operai agricoli a tempo determinato;
- Domestici;
- Soggetti disoccupati o sospesi senza Cassa integrazione;
- Lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato o saltuari;
- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- Lavoratrici autonome.
Il pagamento diretto avviene anche nei casi di mancata anticipazione del trattamento da parte dell’azienda.
Congedo parentale 2019: come fare domanda
Per avere diritto ai periodi di congedo parentale, la domanda dev’essere inoltrata all’INPS prima dell’inizio dell’assenza:
- In via telematica collegandosi al sito inps.it se in possesso di PIN o credenziali SPID;
- Chiamando il Contact center all’803.164 (da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile (necessario essere in possesso di PIN o credenziali SPID);
- Avvalendosi di patronati o intermediari abilitati (in questo caso non è necessario il PIN o le credenziali SPID).
Copia della domanda inoltrata all’INPS dev’essere consegnata anche al datore di lavoro, a giustificazione dei giorni di assenza e per consentirgli di calcolare correttamente l’importo dell’indennità da anticipare in busta paga.
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