- del periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
- dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente dopo contatto con persona affetta ovunque avvenuto.
A comunicarlo è l’Inps con il Messaggio numero 327 del 21 gennaio 2022. Il messaggio fa seguito al numero 74/2022 in cui si recepiva la proroga prevista dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che prolunga il congedo fino al termine dello stato di emergenza, ovvero il 31 marzo 2022.
La misura in questione presenta delle novità rispetto ai congedi parentali Covid istituiti in precedenza, prima su tutte l’estensione della platea di lavoratori che possono richiederlo. Il congedo può infatti essere fruito sia da lavoratori dipendenti che da lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps.
Vediamo quindi in dettaglio cos’è e come funziona il congedo straordinario per esigenze legate al Covid nella sua versione rinnovata.
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Congedo genitori Covid: come funziona
L’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, così come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della norma) e fino al 31 marzo 2022, uno specifico congedo rubricato “Congedo parentale” e denominato, a seguire, “Congedo parentale SARS CoV-2”, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte alla durata:
- dell’infezione da SARS Covid-19;
- alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto;
- alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps:
- nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
- in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.
Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Congedo genitori Covid: diritto di astensione dal lavoro
Si specifica, inoltre, che il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 146/2021 prevede, per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Trattandosi, tuttavia, di aspetti giuslavoristici a cui non è collegato né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, si ricorda che l’Inps non ha competenza in materia e, pertanto, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.
Congedo genitori Covid: soggetti interessati
La novella legislativa prevede la possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per:
- genitori lavoratori dipendenti;
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti all’Inps.
Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.
Si ricorda che il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori affidatari o collocatari.
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Congedo genitori Covid: requisiti
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
- il genitore deve essere un lavoratore dipendente, o iscritto in via esclusiva alla Gestione separata o essere un lavoratore autonomo iscritto all’Inps;
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
- l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
- la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Congedo genitori Covid: domanda
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La procedura da seguire è quella per l’acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità.
Il Messaggio Inps numero 4564 fornisce anche le istruzioni per l’invio della domanda, mentre il Messaggio numero 327 riporta l’estensione delle domande anche ai lavoratori autonomi e a quelli iscritti alla Gestione separata. Occorrerà seguire i seguenti passaggi:
- selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
- spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
- indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
- procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 marzo 2022.
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria l’opzione “Richiesta per congedo su base oraria”.
Inoltre, nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare:
- il numero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2” da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale tali giornate di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite in modalità oraria.
Il periodo per il quale si intende fruire del Congedo deve essere contenuto all’interno di un mese solare. Quindi, nel caso in cui il periodo nel quale si intende fruire del congedo sia a cavallo tra due mesi, occorrerà presentare due diverse domande. Si ricorda infine che le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 marzo 2022.
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