Congedo di paternità: cosa cambia dal 13 agosto

Paolo Ballanti 11/08/22
Migliorare la conciliazione tra lavoro e vita privata al fine di realizzare una condivisione delle responsabilità di cura tra donne e uomini e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Sono questi gli obiettivi alla base del Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 luglio scorso e in vigore dal prossimo 13 agosto, che interessa anche il congedo di paternità.

Il provvedimento in questione, nell’attuare la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, modifica la disciplina in materia di congedi di maternità e paternità, contenuta nel Decreto legislativo del 26 marzo 2001 numero 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53” (di seguito “Testo Unico”).

Interessato dalle novità normative è, tra gli altri, il congedo di paternità per il padre lavoratore dipendente, in occasione degli eventi nascita, adozione o affidamento del bambino.

Analizziamo in dettaglio cosa cambierà dal prossimo 13 agosto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’INPS con il Messaggio del 4 agosto 2022 numero 3066.

Conciliazione vita-lavoro: le novità su smart working e maternità

Congedo di paternità obbligatorio

L’articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto numero 105, introduce al capo IV del Testo Unico l’articolo 27-bis dal titolo “Congedo di paternità obbligatorio”.

La norma prevede il diritto del padre lavoratore dipendente di assentarsi per un periodo di dieci giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) nell’arco temporale che va dai “due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi”.

Il congedo si intende peraltro:

  • Fruibile, nel medesimo periodo, anche in caso di morte perinatale del figlio;
  • Esteso anche al padre adottivo o affidatario;
  • Fruibile anche durante il congedo di maternità della madre ed altresì compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità “alternativo” di cui all’articolo 28 del Testo Unico;
  • Spettante in misura non superiore a venti giorni lavorativi, in caso di parto plurimo.

Congedo di paternità: come funziona

Per poter esercitare il proprio diritto ad assentarsi dal lavoro, il padre “comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedocon un anticipo non inferiore a cinque giorni e, ove possibile “in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.

Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Da ultimo, in sostituzione della forma scritta, la comunicazione per godere del congedo obbligatorio può essere fornita utilizzando, ove presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Cosa cambia in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS?

Esistono una serie di categorie lavorative che non ricevono in anticipo l’indennità in busta paga dal datore di lavoro. Questi la percepiscono infatti direttamente dall’INPS, previa domanda da trasmettere all’Istituto.

Ci riferiamo in particolare a:

  • Operai agricoli o lavoratori ad essi assimilati;
  • Lavoratori assunti a termine per lavori stagionali;
  • Domestici;
  • Disoccupati o sospesi senza trattamento di Cassa integrazione;
  • Lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.

Sono inoltre comprese le ipotesi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro, per impossibilità oggettiva dovuta a:

  • Procedure concorsuali;
  • Cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell’INPS;
  • Accertato inadempimento del datore, con l’Ispettorato territoriale del lavoro che dispone il pagamento diretto INPS;
  • Eventi verificatisi nel corso dell’attività di azienda successivamente cessata;
  • Rifiuto del datore di lavoro.

Congedo di paternità obbligatorio: retribuzione

Nel corso dei periodi di assenza per congedo obbligatorio spetta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (a norma dell’articolo 29 del Testo Unico).

La somma è a carico dell’INPS, anticipata in busta paga dal datore di lavoro, salvo poi essere dallo stesso recuperata sull’ammontare dei contributi da versare all’Istituto con modello F24.

Al datore di lavoro è altresì richiesto di comunicare all’Istituto le giornate in cui il lavoratore ha fruito del congedo. L’informazione in parola dev’essere inserita all’interno del flusso telematico UniEmens, da trasmettere all’INPS entro l’ultimo giorno del mese successivo quello di competenza.

Congedo di paternità obbligatorio: cosa cambia dal 13 agosto

Come sintetizzato dall’INPS nel Messaggio numero 3066 le novità introdotte dal Decreto numero 105, riguardano essenzialmente:

  • La possibilità di fruire del congedo dai due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (in precedenza era possibile godere del congedo soltanto entro i cinque mesi successivi alla nascita);
  • Il raddoppio del congedo (venti giorni) in caso di parto plurimo.

Come richiedere il nuovo congedo di paternità obbligatorio

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo numero 105/2022, in attesa dei “necessari aggiornamenti informatici” riguardanti la piattaforma telematica per l’invio delle domande di congedo di paternità obbligatorio, l’INPS ha fornito una serie di indicazioni operative.

Dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del nuovo congedo, sarà comunque possibile fruire delle assenze in parola, a mezzo richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione “mediante presentazione della domanda telematica all’INPS”. Il rilascio “delle implementazioni informatiche delle attuali procedure sarà tempestivamente reso noto con successiva comunicazione”.

Congedo di paternità alternativo

A norma dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo numero 105, la rubrica dell’articolo 28 del Testo Unico “Congedo di paternità” è sostituita da “Congedo di paternità alternativo”. La disciplina è invece rimasta immutata.

Il congedo di paternità, di cui all’articolo 28, è riconosciuto, in alternativa alla madre, per tutta la durata spettante a quest’ultima o per la parte residua, nelle seguenti ipotesi:

  • Morte o grave infermità della madre;
  • Abbandono del figlio da parte della madre;
  • Affidamento del bambino al padre in forma esclusiva.

Per ottenere il congedo il dipendente è tenuto a presentare apposita istanza all’INPS, oltre a fornire notizia dell’assenza al proprio datore di lavoro. A quest’ultimo (e all’INPS) è altresì necessario fornire la seguente documentazione, in caso di:

  • Morte della madre, gli estremi della stessa e la data del decesso;
  • Grave infermità, è necessaria la certificazione medica specifica;
  • Affidamento del bambino al solo padre, copia del provvedimento con cui il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo;
  • Abbandono della madre, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (attestante il mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, da cui risulti che il figlio stesso è soggetto alla potestà del richiedente e non è in affidamento presso terzi) ovvero, per l’abbandono successivo al riconoscimento, oltre alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è necessaria copia del provvedimento con cui il giudice si è pronunciato in merito alla decadenza della responsabilità dell’altro genitore.

Nel corso del congedo il padre ha diritto ad un’indennità, a carico dell’INPS, pari all’80% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG), calcolata con riferimento al periodo di paga precedente quello di inizio dell’assenza, con le stesse modalità utilizzate per il congedo di maternità.

Leggi anche “Legge 104 e congedi parentali: cosa cambia dal 13 agosto”

Paolo Ballanti

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