La legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 30/2021 ha introdotto infatti la possibilità di fruire del congedo anche in modalità oraria. Tale possibilità è fruibile dai genitori dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge, e fino al 30 giugno 2021.
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Vediamo ora nel dettaglio tutte le informazioni utili riguardo la fruizione in modalità oraria del Congedo 2021 per genitori, come presentare la domanda e le compatibilità o incompatibilità.
Congedo 2021 per genitori: cos’è
L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo per i genitori finalizzato alla cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:
- dell’infezione da SARS CoV-2,
- della quarantena da contatto del figlio,
- alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in situazione di gravità accertata. Inoltre, la legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 30/2021 ha modificato, tra gli altri, l’articolo 2 del citato decreto-legge, prevedendo al comma 2 che “il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio”.
Dunque il Congedo 2021 per genitori è fruibile anche nei casi di sospensione dell’attività educativa in presenza, oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave.
Congedo 2021 per genitori: fruizione oraria
La legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 30/2021 ha introdotto infatti la possibilità di fruire del congedo anche in modalità oraria, non solo giornaliera, come segnalato dalla Circolare 96 dell’Inps.
Tale possibilità è fruibile dai genitori dal 13 maggio 2021, data di entrata in vigore della citata legge, e fino al 30 giugno 2021.
Le domande possono avere a oggetto periodi di fruizione in modalità oraria del congedo antecedenti alla data di presentazione delle stesse, a patto che istanze siano relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.
Si precisa che l’introduzione della modalità oraria di fruizione del Congedo 2021 per genitori non ha modificato le regole e la misura dell’indennizzo del congedo stesso. Quindi il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.
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Congedo 2021 per genitori: incompatibilità
La Circolare 96 dell’Inps chiarisce tutti i casi di compatibilità o incompatibilità del Congedo 2021 per genitori in modalità oraria. Esso infatti può essere fruito da entrambi i genitori, purché la fruizione avvenga in maniera alternata. E’ invece incompatibile con la fruizione in modalità oraria, nello stesso giorno, del congedo con la modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il figlio minore.
La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Sono invece compatibili due richieste di Congedo in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, a patto che le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Riassumendo, il Congedo 2021 per genitori in modalità oraria:
- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
- è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
Congedo 2021 per genitori: fare domanda
Il 28 luglio 2021 l’Inps ha rilasciato il Messaggio n. 2754 con cui chiarisce le modalità per inoltrare la domanda per richiedere il Congedo genitori 2021. Questa deve essere presentata dagli interessati esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite i servizi offerti dall’Istituto per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, accedendo con le proprie credenziali;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nel Messaggio Inps comunica che il flusso di acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria è stato integrato con la possibilità di indicare la richiesta di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria spuntando il ‘SI’ in corrispondenza dell’opzione ‘Richiesta per congedo 2021 per genitori con figli conviventi minori di anni 14 o senza limiti di età per figli con disabilità iscritti in scuole di ogni ordine e grado o a centri diurni assistenziali’.
Nella domanda il genitore dichiara:
- il numero di giornate di “Congedo 2021 per genitori” da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale tali giornate intere di “Congedo 2021 per genitori” sono fruite in modalità oraria.
Inoltre, il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore “Congedo 2021 per genitori”, nell’intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo 2021 per genitori” sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.
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