Condono bollo auto e multe 2019: come funziona

L’approvazione del decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) ha portato buone notizie anche per coloro che hanno oltre alle altre imposte, ruoli in sospeso che riguardano il bollo auto, il superbollo, e le multe il cui ruoli sono stati affidati alla agente della riscossione in un determinato periodo: si da il via quindi al condono bollo auto e multe 2019.

Tra i diversi condoni che sono previsti nel decreto, spicca come noto la cosiddetta “Rottamazione Ter” che per alcuni aspetti si rifà alle precedenti definizioni agevolate (previste dal D.L. 193/2016 e dal D.L. 148/2017).

Sono ammessi alla nuova definizione agevolata i debiti risultanti da cartelle affidate agli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017, con la possibilità di eseguire il pagamento in cinque anni e fino a dieci rate.

La nuova rottamazione è anche “collegata” con le precedenti edizioni, nel senso che i contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate pregresse relative a precedenti definizioni, potranno a determinate condizioni aderire alla nuova rottamazione.

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Vediamo quando e come si può aderire al Condono bollo auto e multe.

Condono bollo auto e multe 2019: quando si può fare

Le misure della cosiddetta “pacificazione fiscale” riguarderanno anche il bollo auto (il super bollo) e le multe stradali non pagate.

Nel caso specifico sono previste almeno due possibilità di condono:

  • una consistente nella cancellazione totale del debito (saldo e stralcio), ma soltanto in caso di cartelle notificate da Equitalia tra il 2000 e il 2010 e di importo non superiore a 1.000 euro,
  • e un’altra che fa riferimento alla sopra citata rottamazione ter valida per carichi di importo superiori a 1.000 euro e di conseguenza anche per il bollo e le multe non pagate.

Condono bollo auto e multe 2019: come funziona la Rottamazione ter

Per aderire alla rottamazione-ter bisognerà presentare una domanda, e ad oggi la scadenza prevista è quella del 30 aprile 2019.

Tuttavia nel ambito dell’iter di conversione in legge del decreto 119/2018, vi potranno essere altre novità o modifiche.

Il decreto 119/2018 non esclude dunque dalla definizione agevolata le cartelle relative al bollo auto, superbollo e alle multe stradali, applicandosi presumibilmente le stesse condizioni delle precedenti definizioni.

Aderendo alla rottamazione al contribuente verrà richiesto il pagamento integrale del debito, corrispondente nel caso specifico alla somma del bollo auto non pagato o ad una contravvenzione del codice della strada.

Il “condono” riguarderà secondo quanto prevede la norma solo gli importi relativi ad interessi di mora e sanzioni maturati negli anni, per quanto concerne le multe, lo sconto dovrebbe prevedere solo la cancellazione degli interessi.

La vera novità della misura rispetto alle precedenti rottamazioni riguarda sicuramente il periodo di rateizzazione: chi farà domanda di rottamazione potrà pagare il debito fino ad un massimo di 10 rate, spalmate in cinque anni.

Le scadenze delle rate saranno due all’anno, una al 31 luglio e la seconda al 30 novembre, a partire dal 2019.  Sulla rateizzazione non si applica l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi dovuti sono calcolati al tasso dello 0,3% annuo.

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Condono bollo auto e multe 2019: tre aliquote per contribuenti in difficoltà economica

Una interessante novità che potrebbe affiancarsi alla rottamazione e alle altre definizioni agevolate e che di conseguenza riguarderà anche la definizione delle multe e del bollo auto potrebbe essere il cosiddetto saldo e stralcio per le cartelle. Tale disposizioni non è stata inserita nel decreto fiscale, ma potrebbe essere inserita in sede di conversione in legge.

Non essendoci molte notizie in merito per ora si può solo affermare che vi potrebbero essere tre aliquote applicate sulla base del valore dell’ISEE del dichiarante.

Sulle cartelle potrà essere richiesto di pagare dunque un importo forfettario calcolato secondo tre aliquote:

  • 6%,
  • 10%
  • 25%in base alla situazione economica del contribuente.

Lo stralcio super-agevolato dovrebbe esser esteso anche alle rottamazioni in corso, ma ad esser condonati saranno soltanto gli importi non ancora versati, mentre è esclusa la possibilità di rimborso delle somme già pagate.

La formula con tre aliquote in base all’ISEE potrebbe rivelarsi una alternativa più vantaggiosa alla rottamazione tradizionale e, oltre allo sgravio di sanzioni e interessi, il condono riguarderà la quota capitale del debito maturato. Le aliquote potrebbero corrispondere ai seguenti valori ISEE:

  • aliquota al 6%  con ISEE fino a 15.000 euro;
  • aliquota al 10%  con ISEE tra i 15.000 e i 22.000 euro;
  • aliquota al 25%  con ISEE tra i 22.000 e i 30.000 euro.

L’intento è quello di aiutare chi ha debiti con il fisco ma versa in condizioni di difficoltà economica.

Condono bollo auto e multe 2019: come funziona lo stralcio mini-cartelle

L’articolo 4 del decreto fiscale prevede una disposizione che letteralmente annulla le “micro-cartelle”. L’operazione collegata alla pace fiscale prevede l’annullamento dei debiti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Beneficeranno di tale condono i contribuenti che nel sopra citato periodo hanno ricevuto cartelle per importi non superiore a mille euro e che ovviamente non sono state pagate: bollo auto e multe compresi.

Tra i “mini” debiti che verranno eliminati, oltre alle multe stradali, vi potrà essere ad esempio la tassa sui rifiuti, la vecchia Ici, l’Irpef e le addizionali, e ovviamente il bollo auto.

La disposizione prevede un annullamento automatico che sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto e quindi il 24 ottobre 2018, comprensivi oltre al capitale degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, e le sanzioni.

Se tutto il debito comprensivo di interessi e sanzioni supera i mille euro, non si rientrerà nel beneficio del condono.

Come prevede la norma, i debiti indicati saranno automaticamente annullati, ciò significa che il contribuente non dovrà fare niente, nemmeno presentare alcuna istanza, e l’annullamento sarà effettuato direttamente dall’ufficio.

Sono evidentemente escluse le multe prese dal 2010 in poi, o comunque quelle che, pur ricevute tra il 2000 e il 2010 abbiano dato luogo a una cartella di pagamento negli anni successivi.

Si ricorda per che verificare la data di iscrizione a ruolo della una contravvenzione stradale basta verificare nei dettagli della cartella esattoriale dove, oltre ai singoli importi da riscuotere, è indicata anche la data in cui è stato trasmesso il ruolo.

Ai fini del relativo discarico, senza oneri a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate. Chi ha pagato prima della data di entrata in vigore del decreto non può chiedere la restituzione dei propri soldi.

Giuseppe Moschella

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