Premesso che, l’art. 659 c.p., 1 comma disciplina il disturbo delle occupazioni o del riposto delle persone, stabilendo che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro”.
Trattasi di un reato che si realizza quando si superi la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate.
Tanto premesso, nel caso di specie, la parte attrice, ebbe modo di contestare che il suddetto reato si fosse prescritto e che i convenuti non potessero giudicare la rumorosità all’interno dell’ appartamento di sua proprietà.
La Suprema Corte pronunciandosi sul caso ritenne infondato detta impugnativa motivando la propria decisione sul fatto che mancasse una contestazione diretta nei confronti delle persone offese e argomentazioni logiche a propria difesa.
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