Condomino dispettoso… interviene la Cassazione

Redazione 17/07/12
Chi ha mai detto che “scutulare” tappeti o tovaglie da tavola dal balcone e urlare a squarcia gola a tarda ora sia disturbo della quiete pubblica?

Gli ermellini, con la sentenza numero 27625 dello scorso 11 luglio, hanno affermato un principio innovativo in materia di disturbo della tranquillità altrui: “non è penalmente responsabile il condomino del piano sovrastante che versa briciole o polvere dal balcone e schiamazza a tarda ora”

Ma facciamo un passo indietro….

In un condominio, una coppia lamentava il comportamento tenuto dai condomini del piano superiore, accusati di arrecare loro disturbo con schiamazzi notturni e con lo sbattere dal balcone tappeti e tovaglie che portavano polvere sul proprio balcone.

La coppia ritenuta offesa da tale condotta ricorre al Tribunale di Genova, che condanna la coppia del piano superiore per il reato di disturbo agli altri condomini.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ribaltato del tutto il giudizio del Tribunale.

Innanzitutto, essa ritiene che i fatti non sussistono in virtù del fatto che tali condotte non hanno un’idoneità offensiva tale da mettere in pericolo la tranquillità di un numero indeterminato di persone.

Infatti, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo altrui, “i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, devono incidere sulla tranquillità pubblica, essendo l’interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete”.

Pertanto, in tale circostanza la contravvenzione non sussiste visto che il disturbo è stato arrecato ai soli residenti di un appartamento, quindi ad un numero circoscritto di persone, e non ad un numero indefinito di soggetti.

Quindi “lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non integra la condotta penalmente rilevante, per l’impossibilità di causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della disposizione incriminatrice.

Essa, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernente la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti”.

Tale episodio, quindi, per i giudici supremi può, di certo, costituire un illecito civile, fonte di un eventuale risarcimento danni, ma non una violazione penalmente sanzionabile.

Qui il testo integrale della sentenza n. 26765/2012 della Cassazione

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