La presunzione di proprietà comune non può essere vinta nel silenzio del titolo, dalla mera possibilità di accesso al bene comune soltanto dall’ appartamento di uno dei condomini o dal fatto che uno di essi abbia provveduto anche a collocarvi una pilozza, l’ impianto di illuminazione, in quanto l’ utilità particolare che deriva da tali circostanze non è suscettibile di incidere sulla destinazione tipica e normale del bene, che è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari di cui si compone l’ edificio condominiale ( Cass. , Sez. II, 11 maggio 1978, n. 2309; Cass., Sez. II, 3 agosto 1984, n. 4625).
Nel caso di specie, un condomino proponeva ricorso in Cassazione fondando la propria pretesa sul fatto che a suo favore sarebbe maturato il diritto di servitù.
La ratio giustificatrice cui era pervenuta la Suprema Corte si potrebbe cosi sintetizzare: il diritto di condominio su un bene comune è costituito dalla relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione.
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