Il condomino chiede al giudice di condannare il Condominio:
– ad eseguire i necessari lavori e rendere l’impianto elettrico conforme alle disposizioni di legge;
– a risarcire i danni patrimoniali (rottura del frigo e della lavatrice, per € 10.000) e non patrimoniali subiti.
Il Condominio non partecipa al giudizio.
Il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria, nel ridotto importo di € 5.000 e condanna il Condominio al rifacimento dell’impianto elettrico.
A questo punto il Condominio impugna la decisione davanti alla Corte d’Appello di Palermo poiché se dalle relazioni tecniche, di entrambi i gradi di giudizio, risulta che l’impianto elettrico condominiale non era a norma, con conseguenti carenze funzionali e di sicurezza, ciò non comporta di per sé che dal quel cattivo funzionamento derivino mal funzionamenti nel singolo appartamento.
Il Giudice d’Appello condanna quindi il condomino al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio a favore del Condominio.
La controversia viene infine portata dal condomino, che ritiene ingiusta la decisione, davanti alla Corte di Cassazione che così decide:
- il diritto invocato dal proprietario del singolo appartamento è infondato. Infatti il Codice civile delimita l’estensione dell’impianto elettrico condominiale all’inizio degli impianti delle singole unità immobiliari, al “punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini”. Per questa ragione, la responsabilità del Condominio si ferma prima delle diramazioni nei vari appartamenti, i cui impianti elettrici devono ricevere manutenzione dai singoli proprietari,
- il diritto di uso dell’impianto condominiale, che ciascun condomino può vantare, ha il suo fondamento nel rapporto di comproprietà della cosa comune. Quindi il singolo condomino non può richiedere la condanna del Condominio a mettere a norma dell’impianto elettrico comune come se si trattasse dell’adempimento di una prestazione contrattuale.
- Il singolo condomino, comproprietario della cosa comune ha invece a disposizione ben altri rimedi giuridici quali:
– le impugnazioni delle deliberazioni assembleari,
– i ricorsi contro i provvedimenti dell’amministratore,
– la domanda di revoca giudiziale dell’amministratore,
– il ricorso all’autorità giudiziaria per l’amministrazione della cosa comune,
– una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione nel provvedere alla riparazione o all’adeguamento dell’impianto comune.
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