La Cisl si era occupata principalmente dei requisiti di ammissione e di tutte quelle incongruenze o dubbi che potevano sorgere in merito, visto che il bando è vecchio e fa riferimento a concorsi statali generici, cosa che ha creato non pochi equivoci in chi ha presentato la domanda on – line per l’iscrizione. Il ministero ha risposto al sindacato che i titoli di accesso comprendono anche le lauree specialistiche e magistrali che invece il bando non prevede come titoli validi, quindi la dichiarazione di questi titoli, in mancanza dell’ abilitazione, ossia di una laurea conseguita entro i parametri temporali determinati dal bando, sarà motivo di esclusione nel momento in cui gli uffici scolastici regionali verificheranno il possesso dei requisiti necessari per l’accesso.
Notizie più confortanti, invece, riguardano gli impiegati a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, purché non siano docenti di ruolo; infatti coloro che non sono insegnanti di ruolo potranno partecipare al concorso pur avendo un contratto a tempo indeterminato. Questo discorso vale anche per gli insegnanti di religione, qualora abbiano un contratto a tempo indeterminato sono inibiti, al pari degli altri, alla partecipazione del concorso.
La Cisl ha poi reso noto un dettaglio interessante ed importante, soprattutto per coloro che hanno dovuto integrare il proprio piano di studi perché non erano in possesso dei Cfu (crediti formativi universitari) necessari per accedere all’insegnamento. Il ministero ha reso noto, infatti, che nelle circostanze in cui i percorsi di laurea siano stati integrati con esami singoli aggiuntivi per acquisire il piano di studi richiesto come titolo di accesso all’insegnamento, vale la data di conseguimento della laurea e non la data di acquisizione dei singoli esami.
Lo Snals, dal canto suo, si era occupato dei limiti di età che sembravano essere un serio limite, un discrimine invalicabile per presentare la domanda di iscrizione on – line. Quello che è emerso, chiaramente, dal confronto con il ministero è che il limite di età, per il concorso, si intende superato, ossia non esiste il limite di età solitamente applicato ai concorsi nell’amministrazione pubblica che include solo chi ha dai 18 ai 40 anni.
La Flc – Cgil torna invece sulla questione dei titoli, e lo fa nello specifico ponendo l’accento sul fatto che la sezione per dichiarare i titoli valutabili non è ancora attiva; il Ministero, tramite una semplice faq, ha reso noto che sarà attivata più avanti senza però chiarire con precisione quando. Questa comunicazione però fa sorgere un problema non da poco, il bando prevede infatti che la dichiarazione dei titoli valutabili sia da presentare contestualmente alla domanda e non dopo.
Si rende così necessario un provvedimento normativo ad hoc onde evitare che qualsiasi dichiarazione non contestuale sia resa nulla ai sensi del DD 82/12 Art. 12 comma 2: ” 2. La commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”
E’ stata prevista, inoltre, una sezione relativa alla dichiarazione dei titoli di riserva (legge 68/99) che non era menzionata nel bando, anche in questo caso non basta il semplice riferimento, come indicato dal MIUR, alle norme di salvaguardia (art. 19 del bando), ma serve uno specifico provvedimento che indichi anche la “riserva ” tra le dichiarazioni da rendere al momento della presentazione della domanda.
I cavilli e le noie burocratiche non sono però finite qui , è stato riscontrato come le descrizioni di varie classi di concorso non siano quelle previste dal DM 39/98 con buona pace dei candidati che rischiano di commettere errori che rendano nulla la domanda di iscrizione. L’elenco delle lauree presenta ridondanze inutili, sono riportate infatti le specialistiche e le magistrali non contemplate dal DM 39/98 e poiché le stesse lauree sono riportate con diciture differenti si crea una confusione notevole che rischia di far dichiarare il falso ai candidati.
Per gli insegnamenti aggregati in ambiti disciplinari l’ applicazione del MIUR indicata nella sezione titoli di acceso è imprecisa in quanto fa riferimento al solo DM 39/98 e non al dm 354/98 specifico per gli ambiti, di più la medesima applicazione è incompleta in quanto non contempla le modifiche e integrazioni al DM 39/98 introdotte con il DM 22/05.
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