In un affollarsi costante di notizie più o meno ufficiali, di voci di corridoio e indiscrezioni carpite nei pressi delle stanze dei bottoni dell’istruzione italiana cerchiamo di fare chiarezza su un punto di sicuro interesse; l’abilitazione e il suo ottenimento. Una volta, quando la scuola non aveva subito le mutazioni, praticamente transgeniche, dei vari ministri Moratti, Fioroni, Gelmini e dulcis in fundo Profumo, la pratica concorsuale prevedeva, per legge, che bastasse superarla, non vincerla, per ottenere l’idoneità all’insegnamento e quindi la relativa abilitazione.
Oggi, invece, dove le complicazioni sembrano necessarie per scindere meritevoli da furbi, non basterà fare il proprio dovere al concorsone per la scuola, ma bisognerà fare di più, bisognerà quindi essere fra i migliori e vincerlo, poiché senza la vittoria di questa prova non si ottiene nulla se non una idoneità che poco serve alla finalità di insegnare, visto che l’abilitazione è e resta il discrimine principale per ottenere un qualsivoglia incarico di ruolo nella scuola pubblica così come in quella privata.
Dunque se il concorso non dovesse andare più che bene, se vi riuscirà solo di ottenere l’idoneità non ci sarà nessuna accelerazione della carriera, nessuna corsia preferenziale, come ama definire il ministro la sua creatura concorsuale, la conseguenza dell’ottenimento della semplice idoneità è palese; il girone dantesco dell’istruzione italiana, il Tfa. E’ nel Tfa, allora, che l’idoneità troverebbe il proprio compimento, è qui che consente di cominciare quel lungo e tortuoso iter che supponiamo la maggior parte degli insegnanti voglia risparmiarsi visto l’andamento delle prime prove del Tirocinio Formativo Attivo, senza contare inoltre lo sforzo economico che richiede e l’impegno temporale che tiene impegnati per un anno.
Qui di seguito riportiamo gli articoli del decreto che regolamento legislativamente il raggiungimento dell’abilitazione.
art. 4 Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l’accesso all’abilitazione corrispondente.
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