Fare un po’ di chiarezza sull’argomento abilitazione è però possibile, a partire dall’articolo 13 comma 3 del bando che recita “la vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 comma 2, 3 e 4 il titolo di abilitazione all’insegnamento”. Dunque a fronte di questo l’abilitazione, qualora non fosse già in possesso del candidato, si consegue nel momento in cui si rientra nel numero dei vincitori nel periodo di vigenza delle graduatorie, cioè a.s. 2013/14 e 2014/15.
Per quanti invece rientreranno nella schiera di coloro che hanno superato la prova ma che non hanno conseguito un punteggio che gli ha permesso di rientrare fra gli 11.542 nuovi assunti previsti dalla normativa vigente del ministero dell’Istruzione, dovranno pervenire all‘abilitazione diversamente dalla via concorsuale, poiché i futuri concorsi saranno aperti solo a coloro che sono già in possesso dell’abilitazione. Quindi per costoro non resta che il Tfa, tirocinio formativo attivo, che, in definitiva, è l’unico canale di formazione iniziale degli insegnanti come previsto dall’ art. 15 del dm 249/10 e di cui in questi mesi si stanno svolgendo le prove di selezione per partecipare al primo ciclo.
Tutti quei docenti non abilitati che sono impegnati nelle selezioni ma che hanno anche i requisiti in regola per partecipare al concorso non devono escludere aprioristicamente il percorso del TFA, dal momento che solo la vincita del concorso per il numero di posti messi a bando assicura l’abilitazione, il proseguimento del Tfa diventa una possibilità di cui non è bene privarsi se si vuole essere, almeno un minimo, cautelati.
Il riferimento normativo a questa ambiguità burocratica è perfettamente spiegato nel Decreto Interministeriale 460/98 che all’art. 5 che chiarisce come “per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all’insegnamento”.
A fronte di questa considerazione i docenti che invece sono già in possesso del titolo dell’abilitazione non possono far valere in alcun modo la loro partecipazione al concorso come ulteriore titolo di abilitazione nel futuro aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.
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