Il motivo di tanta indignazione del sindacato è riconducibile soprattutto all’esclusione, piuttosto massiccia a dire il vero, di docenti già di ruolo e neo laureati che aspirano alla carriera dell’insegnamento. Il Miur, dunque, dovrà recarsi in tribunale, almeno i suoi rappresentanti, per spiegare i criteri di redazione del bando concorsuale.
Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ha dichiarato “Un concorso pubblico regolato dal Testo Unico del 1994, come quello bandito dal ministero dell’Istruzione deve obbligatoriamente rispettare i parametri della normativa vigente. Altrimenti vanno cambiate le regole attraverso nuove leggi approvate dal Parlamento e dagli organi competenti. Cosa che il ministro Profumo non ha fatto”.
Analizziamo ora, uno alla volta, gli otto punti che legittimerebbero il ricorso al Tar dell’Anief.
1 – Il sindacato è contro l’esclusione dei laureati dal 2002 al 2012; i laureati con il titolo di studio valido per l’ottenimento dell’abilitazione dovrebbero aver facoltà di partecipare al concorso, qualora ne siano in possesso entro la data di presentazione della domanda, visto che le deroghe previste dal decreto interministeriale n.460 del 1998 si applicavano ai concorsi che si pensava fossero banditi a partire dal suddetto 2002. La norma a cui fa riferimento il concorso è il D.Lgs. 297/94 quindi una normativa vecchia che dovrebbe essere aggiornata per essere resa congrua all’attuale concorso.
2 – L’Anief ritiene non costituzionale negare ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato di partecipare al concorso, o meglio a tutti gli insegnanti in ruolo, poiché personale ATA e pubblica amministrazione ne hanno facoltà. Quindi il provvedimento viene ritenuto discriminante e illegittimo visto il suo fine esclusivo.
3 – La soglia minima di 35/50 per accedere alla fase successiva del concorso è ritenuta non corretta, secondo i calcoli del sindacato la proiezione corretta sarebbe 30/50 poiché equivalente al 6 in decimi.
4 – Contrario anche all’obbligo in lingua straniera nella scuola elementare. (Sinceramente difficile essere d’accordo con questa obiezione in quanto ormai nelle scuole elementari le lingue straniere comunitarie sono previste dai programmi didattici, giustamente.)
5 – L’Anief è poi contrario all’obbligo di accertamento della conoscena della lingua straniera all’orale poiché il testo unico menzionava la possibilità di prove facoltative.
6 – Il testo unico non è stato considerato nemmeno per quanto concerne l’eventualità secondo la quale il candidato, con un punteggio inferiore a quello ottenuto in occasione del precedente concorso, possa scegliere per il vecchio punteggio prima dell’esame dei titoli.
7 – Nelle tabelle dei titoli non è stata rilevata alcuna valutazione per la permanenza nelle GaE e/o nelle GM rispetto ai non abilitati, mentre è accordato – proprio come impone la norma – un quoziente superiore al titolo SSIS rispetto agli altri titoli universitari.
8 – Il concorso è stato bandito secondo l’art. 400 del D.Lgs. 297/1994 che autorizza il ministro a rinnovarlo ogni tre anni. Questo, tecnicamente, rende le dichiarazioni di Profumo sul prossimo concorso per la primavera 2013 infondate, ad eccezione del fatto che sia emanato mediante un regolamento attuativo della legge 244/2007 ma connesso alla formazione iniziale.
Il concorso, se è vero che non può fornire altre abilitazioni, deve, tuttavia, garantire una graduatoria di merito di durata triennale e valida fino al concorso successivo. Chi supera le soglie di 28/40 nelle rispettive prove scritte e orali prima della valutazione dei titoli non deve ottenere, obbligatoriamente, subito la cattedra, a meno che non si selezioni a priori il numero esatto dei candidati secondo i posti messi a concorso.
L’iter concorsuale è appena iniziato e le polemiche, anzi i provvedimenti legali divampano di già, era quasi scontato che il clamore che così a lungo lo ha accompagnato non sarebbe cessato in fretta ma era difficile preventivare un inizio così in salita.
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