Dunque, stando così le cose, chi vorrà partecipare al concorso per diventare insegnante di ruolo deve essere a conoscenza che non può tentare tanto per il semplice gusto di farlo, dal momento che, qualora l’esito della prova sia negativo, non potrà più tentare di nuovo. Dunque è questa la novità principale introdotta dal ministro dell’Istruzione Francesco Profumo anche se l’attuale situazione governativa rischia di spedire questo provvedimento in un vicolo cieco.
Il Cnpi, a cui è stato trasmesso il provvedimento, dovrà esprimersi in merito entro il prossimo 20 dicembre, come richiesto da Lucrezia Stellacci, il capo del dipartimento dell’Istruzione. L’iter da seguire prevede anche che le Commissioni competenti di Camera e Senato abbiano tempo fino a 45 giorni per emettere il loro parere, obbligatorio ma non vincolante, così come quello del Cnpi tra l’altro; a quel punto sarà Vittorio Grilli, il ministro dell’economia, a dare la propria opinione.
La relazione che accompagna lo schema di regolamento attribuisce al ministro la facoltà di innovare l’attuale sistema di norme sul reclutamento, art. 399 – 406 del decreto legislativo n.297 del 1994, inserendovi modifiche e integrazioni, tanto più che la giurisprudenza a riguardo sarebbe univoca. In questo modo si può prevedere l’indizione dei concorsi ogni due anni in quanto è questo il tempo necessario per coprire tutti i posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati in ogni ambito regionale.
I concorsi, dunque, passano dalla attuale cadenza triennale, mai rispettata per altro, a quella biennale, il numero massimo previsto è di 3 volte quello dei posti disponibili, compresi quelli con lo stesso punteggio dell’ultima posizione buona per rimanere fuori. Per superare lo sbarramento della preselezione, quindi, non sarà sufficiente totalizzare 35/50, come ora, ma bisognerà fare di più, i concorsi dovranno essere banditi entro il 31 dicembre del secondo anno di ciascun biennio, dovranno concludersi entro sei mesi e la validità della graduatoria dei vincitori terminerà allo scoccare del biennio o all’atto dell’assunzione dell’ultimo di essi.
Il regolamento stabilisce anche l’impossibilità, per chi viene bocciato, di ripetere il concorso la volta successiva a meno che non tenti in un’altra classe o posto di insegnamento. Il concorso, spiega la relazione, viene ritenuto superato qualora si siano superati scritti e orali con il punteggio prescritto, quindi non è necessaria la vittoria. Non sarà più possibile, inoltre, fare il concorso solo per ottenere l’abilitazione che ormai si muove su percorsi propri ed indipendenti.
Il candidato è obbligato a scegliere una lingua straniera, ai fini della preselezione e della prova orale, rispondendo così alle obiezioni al bando di concorso del settembre scorso che lo aveva previsto senza una fonte primaria che lo legittimasse. La prova della lingua inglese è obbligatoria anche per gli insegnanti delle elementari, in merito ad essa dovranno dimostrare di avere le competenze non inferiori al livello B2 del quadro comune di riferimento europeo per le lingue.
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