Qualche premessa.
Il 28 ottobre scorso è stato pubblicato nella G.U. n. 86 – 4a serie speciale – concorsi ed esami il bando di concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con Decreto 22 settembre 2011.
Questo bando, a differenza dei precedenti, non permette l’accesso al concorso a coloro i quali si sono iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza anteriormente all’anno accademico 1998-99 e sono in possesso del solo titolo di Laurea, nonostante la partecipazione sia loro consentita (almeno, lo è stata fino ad ora!) in base al regime transitorio introdotto dal D.Lgs. n.160/2006. Il regime, infatti, tiene conto del progressivo affacciarsi nella realtà giuridica delle Scuole di specializzazione per le professioni legali ed è volto a consentire, per un periodo transitorio di 5 anni, la partecipazione al concorso anche a coloro che, per forza di cose, non possono vantare il titolo della Scuola. Decorso il periodo transitorio, il concorso per magistratura rimarrà, a tutti gli effetti, un concorso di secondo livello (per il quale è richiesto, oltre alla Laurea, un titolo post-lauream, quale quello della Scuola di specializzazione o quello d’avvocato conseguente all’abilitazione).
Il problema è che il D.Lgs. n.160/2006 (cd. Riforma Castelli) è stato sospeso, con Legge, ad appena poco più di 3 mesi dalla sua entrata in vigore. Il Parlamento, per iniziativa di qualche suo lodevole componente, si è, infatti, reso conto del grave attacco all’indipendenza ed autonomia della magistratura che quel Decreto intendeva portare (per intenderci, era il decreto che prevedeva il “colloquio di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della professione di magistrato”!) ed ha mostrato segno di responsabilità, intervenendo velocemente per cercare di rimediare al disastro! Nell’immediato, fu perciò sospesa, per quasi 1 anno, l’efficacia del Decreto: così si sarebbe potuto avere il tempo necessario per apportarvi le opportune modifiche (che furono in effetti adottate, ma in fretta e furia, solo qualche giorno prima della ripresa in vigore del detto Decreto!).
Il periodo di sospensione ha, tuttavia, creato confusione sull’effettiva data di entrata in vigore del Decreto.
La cosa non è di poco conto, posto che è da quella data che decorre il periodo di disciplina transitoria per l’accesso al concorso di magistratura e che la differenza tra una soluzione e l’altra può consistere anche in 1 anno di tempo.
Ma può dirsi veramente entrato in vigore un decreto che, nei fatti, in 3 mesi non ha mai avuto applicazione ed ha acquistato realmente efficacia a distanza di 1 anno dalla sua originaria pubblicazione in Gazzetta Ufficiale?
Sta di fatto che il Ministero della Giustizia pensa di sì e intende non consentire la partecipazione al concorso a migliaia di laureati che aspirano a diventare magistrati.
Condivisibili le reazioni indignate degli esclusi che adiranno le vie legali, impugnando il bando, con inevitabili rallentamenti, se non anche totale compromissione, della procedura concorsuale.
Resta da sperare che il neo-costituendo Governo di tecnici, benché abbia tanto a cui pensare, dedichi qualche attenzione alla questione, con quella necessaria competenza e “tecnica” giuridica che non potrà non avere!
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