Concorso Magistrato Ordinario: quanto costa l’accesso agli atti?

Redazione 21/03/16
Lo scorso 3 marzo sono stati pubblicati i risultati delle prove scritte del concorso di magistratura di cui al bando del 21 novembre 2014.

Le prove si erano svolte nei giorni 7,8 e 10 luglio 2015 presso la Fiera di Roma ed al termine delle stesse avevano consegnato quasi 3.000 candidati; di questi solo 368 hanno ottenuto la sufficienza in tutti e tre i compiti (civile, penale ed amministrativo), e sono stati così ammessi all’orale.

Rispetto al numero dei canditati che hanno consegnato, ed ancor di più rispetto al numero dei partecipanti (quasi 7000) il numero di 368 idonei può apparire esiguo, ma è nota ai più la difficoltà di questo concorso e proprio tale consapevolezza, probabilmente, persuade molti canditati giudicati non idonei a desistere dall’intraprendere le vie legali per impugnare l’esito di tali prove.

Ma se tale consapevolezza non fosse sufficiente, un ulteriore disincentivo è fornito dalla stessa Amministrazione sin dalla richiesta di accesso agli atti, procedura – come noto – propedeutica per la verifica della sussistenza dei presupposti per un eventuale ricorso dinanzi all’autorità competente.

Infatti, nella sezione del sito del Ministero della Giustizia dedicata specificatamente all’accesso agli atti del concorso di magistratura, tra gli atti di cui il candidato non ammesso può richiedere copia, sono elencati, oltre agli elaborati del richiedente, al verbale della seduta di correzione degli elaborati del richiedente, etc., gli “elaborati di tutti gli ammessi alle prove orali o della metà più uno”(ndr grassetto e sottolineatura).

È quindi specificato: “Tenuto conto dell’orientamento espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere accolte le richieste che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di tutti i candidati che siano stati ammessi alle prove orali; a richiesta dell’istante, può essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno”(ndr grassetto).

In pratica, al fine di verificare se sussistono le condizioni per far valere in giudizio eventuali motivi di doglianza avverso l’esito delle prove concorsuali, il candidato non ammesso alle prove orali è costretto a richiedere – e a pagare – copia degli elaborati di tutti i candidati ammessi alle prove orali (328 x 3!), o comunque non meno della metà più uno, per un totale, nel caso dell’odierno concorso, di 495 elaborati.

È bene evidenziare, infatti, che il rilascio della copia di tutti gli atti è subordinata al pagamento del costo di riproduzione, pari ad euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 per il rilascio da tre a quattro copie e così di seguito; parliamo, dunque, di un importo che si aggira intorno ai 1.000 euro.

Peraltro, non solo non è previsto l’invio degli atti a mezzo PEC, ma l’Ufficio Concorsi riferisce che, negli anni passati, il Ministero ha invitato gli istanti a ritirare personalmente i fascicoli contenenti le copie degli elaborati dei candidati idonei.

Non essendo rinvenibile in alcuna disposizione normativa di riferimento la previsione di un obbligo tanto gravoso, il Ministero della Giustizia rinvia ad un “orientamento espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura”e presumibilmente – stante l’assenza di specifici richiami – alla Delibera del 20 dicembre 2006, ai sensi del quale “non sono state ritenute accoglibili ex se istanze che abbiano ad oggetto il rilascio di copia degli elaborati di un numero limitato di candidati, individualmente identificati o no, data la non configurabilità, in tale fattispecie, di alcun interesse giuridicamente rilevante che giustifichi una simile richiesta; in sede giurisdizionale, infatti, non è ammesso chiedere al giudice di rivedere o rifare la valutazione comparativa, ma solo di verificare la palese abnormità della valutazione, cosa che può desumersi da una macroscopica ed indiscutibile incongruenza tra il giudizio dato al candidato non ammesso rispetto ai comuni denominatori eventualmente individuabili tra criteri di valutazione di fatto osservati per la generalità dei candidati ammessi”.

Il CSM sostiene quindi che la corretta applicazione dei criteri di valutazione non è verificabile compito per compito, ma solo complessivamente, in virtù di “minimi comuni denominatori” nuovi ed ulteriori rispetto ai criteri di valutazione formulati dalla commissione, ma di cui non vi è traccia in alcun atto.

L’imposizione di tale onere sembrerebbe dunque giustificato da una valutazione, più o meno condivisibile – o più o meno legittima, che dir si voglia – che tuttavia non dovrebbe fare il CSM in via preventiva al momento dell’accesso agli atti, ma che dovrebbe essere lasciata all’organo competente, terzo ed imparziale, chiamato per legge a decidere in sede giurisdizionale.

Tale situazione, in definitiva, oltre a ledere palesemente il diritto all’accesso dei partecipanti, limita significativamente anche il diritto alla difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.

Redazione

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