In questo appuntamento settimanale di aggiornamento normativo e giurisprudenziale, ci occuperemo, in particolare, di un solo provvedimento – il c.d. Family act – e di tre pronunzie giurisprudenziali molto importanti che incidono sulle materie interessate ai concorsi pubblici, e in particolare:
- Diritto civile
- Diritto processuale civile
- Diritto scolastico
- Diritto del lavoro
- Diritto sanitario
- Diritto pubblico
- Diritto amministrativo
- Pubblico impiego (Concorsi pubblici).
Nei seguenti paragrafi e nel video proposto a fine articolo cerchiamo di spiegare quali cambiamenti sono stati apportati nelle materie sopra elencate dagli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali che potrebbero interessare gli aspiranti candidati dei concorsi pubblici.
Concorsi pubblici 2022, tutti i bandi in arrivo
Per ulteriori chiarimenti e per approfondire gli aggiornamenti normativi elencati nell’articolo, consigliamo la visione del seguente video, in cui spiegheremo nel dettaglio tutte le novità più significative apportate dal provvedimento Family Act approvato definitivamente il 6 aprile in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e dalle sentenze Tar Lazio sulle prove suppletive dei concorsi pubblici, della Corte costituzionale sulla Legge adozioni e sul pignoramento immobiliare:
Tutte le novità sul Family Act
Il disegno di legge in esame reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, incidendo su materie e ambiti diversi. Per l’esercizio delle deleghe sono poste scadenze temporali differenti, a seconda dell’oggetto della delega.
Il provvedimento è composto da 9 articoli.
L’articolo 1 enuncia la finalità dell’intervento normativo, che contiene disposizioni di delega al Governo per l’adozione, il riordino e il potenziamento di norme dirette a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile.
L’articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli a carico, prevedendo contestualmente l’introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie.
L’articolo 3, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità.
L’articolo 4 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L’articolo 5 reca la delega (da esercitare entro 24 mesi) per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli ed il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani.
L’articolo 6 impegna il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.
L’articolo 7 regola il procedimento per l’adozione dei decreti legislativi delegati.
Concorsi, prove suppletive: la sentenza del Tar Lazio
Ha statuito che la mancata previsione di prove suppletive per la partecipazione ad un concorso, in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, appare una previsione illogica e irragionevole.
Gli ultimi aggiornamenti sulla Legge adozioni
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della L. 184/1983 (Legge adozioni), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, comma 2, c.c., prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
Pignoramento immobiliare, la decisione della Corte costituzionale
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del D.L. n. 137 del 2020. In pratica sono stati ritenuti illegittimi i due mesi di inefficacia dei pignoramenti sulla casa con riferimento alle procedure esecutive effettuate dal 25 ottobre al 25 dicembre 2020, poiché, allo scopo di tutelare il diritto di abitazione del debitore esecutato, la norma contempla una conseguenza eccessivamente pregiudizievole per il creditore.
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