Concorsi pubblici, cosa succede in caso di mancata assunzione?

Ecco cosa dice una recente sentenza della Cassazione

Redazione 08/01/18
Il candidato che vince un concorso pubblico ha diritto all’assunzione e, se l’amministrazione pubblica non lo assume, può ricorrere al giudice e obbligare il datore di lavoro pubblico all’assunzione o al risarcimento delle buste paga perse. Lo ha stabilito la sentenza n. 29916 del 13 dicembre scorso della Corte di Cassazione.

Secondo i giudici della Suprema Corte il vincitore di un concorso pubblico ha il diritto ad essere assunto dall’ente che ha indetto tale concorso e deve essere tutelata anche la sua aspettativa di un’entrata economica fissa, data dallo stipendio da dipendente. In caso di mancata assunzione da parte dell’ente pubblico, può quindi presentare ricorso per obbligarlo ad assumerlo, anche se l’ente dichiara che non ci sono risorse finanziarie a disposizione.

“E’ noto che, qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti attraverso il sistema del concorso e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile – precisano i giudici nella sentenza -, sono rinvenibili ,in un tale comportamento,gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico ,non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede“.

“Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013 ,n. 14397/2015) – aggiungono -, con la conseguenza che può affermarsi che l’assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell’amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso”.

Nel caso in cui il datore di lavoro pubblico non provvedesse all’assunzione forzata, sarà obbligato a pagare un risarcimento pari a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito nel caso fosse stato assunto.

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