Il decreto recepisce le indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate da una Cabina di regia presieduta dal Ministero del lavoro e destina circa 110 milioni di euro per il 2017 e 2018.
I requisiti per accedere ai benefici
Per accedere ai benefici le imprese devono prevedere almeno 2 misure di conciliazione tra le seguenti e, di queste almeno 1 legate alla genitorialità o flessibilità:
Area di intervento genitorialità
- Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
- Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa
indennità; - Previsione di nidi d’infanzia l Asili nido l Spazi Iudica-ricreativi aziendali o
interaziendali; - Percorsi formativi (e-learning l coaching) per favorire il rientro dal congedo di
maternità; - Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.
Area di intervento flessibilità organizzativa
- Lavoro agile;
- Flessibilità oraria in entrata e uscita;
- Part-time;
- Banca ore;
- Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi
ceduti.
Welfare aziendale
- Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
- Convenzioni con strutture per servizi di cura;
- Buoni per l’acquisto di servizi di cura.
Le misure dovranno essere contenute all’interno dei contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.
Come presentare domanda
Le imprese potranno inviare la domanda in via telematica all’Inps, dopo la pubblicazione del decreto entro:
- 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 15 ottobre 2017.
- 15 settembre 2018 per quelli depositati entro il 31 agosto 2018.
La domanda dovrà contenere:
- i dati identificativi azienda,
- la data di sottoscrizione del contratto aziendale,
- la data del deposito presso l’ispettorato del lavoro,
- la dichiarazione di conformità del contratto aziendale.
I benefici decorreranno dal 36esimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle domande.
Il decreto prevede che “il venti per cento dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito in misura eguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo. Il restante ottanta per cento dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’anno civile precedente la domanda di cui ali’ articolo 6 dai medesimi datori di lavoro”.
Inoltre “il beneficio riconosciuto non può in ogni caso eccedere l’importo corrispondente alla misura del cinque per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell’anno precedente” e può essere concesso una sola volta nel biennio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento