Conciliazione Obbligatoria anche per vertenze luce e gas

Con il nuovo anno importanti novità per le controversie in materia di energia elettrica e gas: il tentativo di conciliazione diventa obbligatorio prima di andare in causa. Come funziona? Ecco un piccolo vademecum.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione, inteso quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale è attualmente già in vigore per tutte le controversie con le compagnie telefoniche ma, dal 1 gennaio 2017, esso diventa obbligatorio anche per le vertenze relative ad energia elettrica e gas.

Ciò significa che, prima di adire il giudice, il consumatore che lamenta problemi con i gestori di luce e gas dovrà obbligatoriamente tentare la conciliazione come regolata dal cosiddetto “TICO” (Testo Integrato Conciliazione) approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Conciliazione luce e gas: casi in cui è obbligatoria

Innanzitutto occorre specificare che non per tutte le vertenze in assoluto è obbligatorio il tentativo di conciliazione ma esso si applica nei seguenti casi:

• Se si tratta di utenti di energia elettrica alimentati in bassa o media tensione;
• Utenti di gas naturale alimentati in bassa pressione.

La procedura conciliativa non si applica, invece:

• a controversie inerenti profili tributari o fiscali;
• a controversie promosse ex art. 37 (azione inibitoria delle clausole vessatorie), 139 e 140 (azione tramite associazione di consumatori) 140 bis (class action) del Codice del consumo.

Conciliazione luce e gas: dove si svolge e quali sono i termini?

Il tentativo di conciliazione può essere esperito presso:

1) il Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
2) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
3)gli organismi ADR iscritti nell’elenco disponibile sul sito web dell’Autorità.

Il primo incontro presso il servizio di conciliazione deve svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e, ad ogni modo, la procedura dovrà obbligatoriamente concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Detto termine, tuttavia, potrà essere prorogato – solo per esigenze gravi e motivate – per ulteriori 30 giorni, su richiesta congiunta delle parti o se lo richiede il conciliatore per la complessità della procedura, previa comunicazione alle parti.

E’ importante evidenziare che il tentativo di conciliazione non è proponibile se è già in corso per la stessa controversia una procedura di conciliazione o se esso è stato già esperito.

In ogni caso lo svolgimento della procedura non preclude la concessione di provvedimenti cautelari ed urgenti da parte del giudice.

In pratica: come si presenta la domanda di conciliazione?

Il consumatore può presentare la domanda di conciliazione o personalmente o tramite un proprio delegato (ad es. un avvocato) ma solo dopo aver previamente inviato un reclamo al gestore, il quale abbia dato un riscontro ritenuto non soddisfacente oppure siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo, senza alcun riscontro.

Ad ogni modo la domanda di conciliazione non può essere presentata decorso un anno dalla data di invio del reclamo.

La domanda, di regola, deve essere presentata in modalità telematica sul sito web dell’ Autorità Energia Elettrica e Gas ma, in caso di difficoltà dell’utente nell’utilizzo del web, si potrà optare per un invio a mezzo posta o fax o eventuali altri canali indicati nel sito, ferma restando la gestione on line dell’intera procedura.

Nella domanda dovranno essere inseriti, obbligatoriamente, alcuni elementi fondamentali: le generalità dell’utente, il soggetto delegato alla domanda, l’indicazione del gestore e della fornitura, nonché altri dati indicati nel TICO e nello stesso sito web.

In quali casi la domanda di conciliazione è inammissibile?

• quando attiene a controversie escluse dalla conciliazione obbligatoria;
• quando è presentata senza il previo reclamo all’Operatore o Gestore;
• quando è presentata senza il rispetto dei termini;
• quando non è stata presentata nelle modalità prescritte;
• quando non contiene anche uno solo degli elementi previsti;
• qualora risulti riproduttiva di domanda già archiviata.

Quali possono essere gli esiti della conciliazione?

1) Se la conciliazione ha esito positivo:

Qualora le parti, dopo aver esperito la procedura di conciliazione come descritta nel TICO ed al quale si rimanda raggiungono un accordo, si redige apposito verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti stesse e dal conciliatore con firma elettronica.

Le parti, in ogni caso, hanno la possibilità di richiedere, congiuntamente, al conciliatore la formulazione di una proposta non vincolante di risoluzione della vertenza la cui accettazione o rifiuto devono pervenire entro 7 giorni; in mancanza essa si intende rifiutata.

E’ importante evidenziare che, anche a seguito di accettazione della proposta formulata dal conciliatore, il verbale di avvenuta conciliazione ha valore di titolo esecutivo.

2) Se la conciliazione ha esito negativo:

Il conciliatore redige verbale dando atto che il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine.

A questo punto la parte interessata può esperire l’azione giudiziale, dando atto dell’avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione e del mancato raggiungimento dell’accordo.

Isabella Vulcano

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