Comuni e circhi: “divieto assoluto” o onere d’informazione?

Con ordinanza n. 399 del 05.09.2013 il TAR Puglia – Sede di Lecce ha disposto la sospensione dell’ efficacia della nota prot. n. 41938 del 15.07.2013 del Dirigente dell’ Ufficio Attività Produttive – Esercizi Pubblici del Comune di Brindisi nella parte in cui, rifacendosi a Ordinanza Sindacale n. 27 del 25.10.2012, essa nota informa che lo svolgimento dell’ attività circense è subordinato al deposito preliminare di apposita dichiarazione dalla quale risulti che non sia previsto l’uso di animali in modo vietato dalla detta ordinanza sindacale.

Scostandoci dai doverosi riferimenti burocratici la questione si inserisce nella ormai frequente diatriba tra comunità locali e circhi sull’utilizzo di animali negli spettacoli circensi da tenersi sul suolo comunale.

Come visto, nel caso di specie, la vicenda nasce da lontano. Infatti la predetta, articolata ordinanza sindacale prevede, al punto due, il divieto di svolgere sul terreno del Comune manifestazioni circensi che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto. Il medesimo capo secondo prevede il divieto di fornire, come trofeo di vincita, animali vivi.

Il Tribunale Amministrativo Regionale pugliese, a fronte del ricorso presentato da un circo, che ha impugnato la predetta nota, ha definito l’obbligo di dichiarazione, sia pure nei limiti di un esame sommario in sede cautelare, una ingiustificata prescrizione di un “assoluto divieto” (il virgolettato è portato in ordinanza) di utilizzazione di animali. Detto “divieto assoluto”, a giudizio del TAR di Lecce, risulterebbe contrario sia ai principi generali e alla “ratio” della Legge n. 337/1998 in quanto, pur in un ottica di ammissibile attenzione, da parte del Comune di Brindisi, circa il benessere e la dignità degli animali, ne avrebbe inasprito la tutela, non operando un corretto bilanciamento tra valori e interessi contrapposti e senza distinguere il diverso utilizzo dei diversi animali detenuti e utilizzati dal circo ricorrente. Ciò, a parere dei giudici amministrativi, che hanno fatto riferimento a costante giurisprudenza amministrativa sul punto, costituirebbe un inammissibile eccesso di potere regolamentare in materia di vigilanza igienico-sanitaria o di tutela degli animali da parte del Comune, potere che non potrebbe mai vietare in modo assoluto lo svolgimento di attività che sono consentite da specifiche leggi.

L’articolo 1 della legge 18.03.1968 n. 337, in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti, riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo, per le amministrazioni comunali, di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacoli circensi.

A un più attento esame non mi pare che, nella fattispecie concreta, il Comune di Brindisi abbia, come è accaduto altrove in altri casi ( si veda T.A.R. Abruzzo –PE- Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531), posto in essere un “divieto assoluto” a una attività non solo lecita ma incentivata dallo Stato ( e di ciò il TAR pugliese pare essersi avveduto virgolettando l’espressione ) ma, nell’ ambito dei propri poteri, ha subordinato detta attività, come si è visto, al deposito preliminare di apposita dichiarazione relativa al corretto uso ( pessimo termine che ebbi modo di censurare in mio precedente intervento ) degli animali nel contesto circense.

La discussione nel merito del ricorso è stata fissata per il prossimo 11 dicembre 2013.

Il Sindaco di Brindisi, dal sito istituzionale del Comune, ha preannunziato appello al Consiglio di Stato avverso la sospensiva.

Seguiremo la vicenda e daremo il nostro piccolo contributo nella speranza che il Legislatore, ancora lui, introduca degli elementi di novità portando nella normativa ciò che la coscienza etica comune ha già acquisito e fatto proprio in materia di esseri viventi non umani.

 

 

Enrico Ruggiero

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