È quanto ha comunicato l’ente assicurativo con avviso del 2 febbraio scorso.
Da inizio mese i servizi telematici del portale INAIL sono stati implementati per consentire di inoltrare comunicazioni di infortunio, denunce di infortunio e denunce di malattia professionale riguardanti una serie di categorie lavorative, recentemente disciplinate o diffusesi nel mondo del lavoro italiano.
Analizziamo la novità nel dettaglio.
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Comunicazione e denuncia infortunio INAIL: l’avviso dell’Istituto
Sul portale telematico INAIL il giorno 2 febbraio 2021 è stato pubblicato un avviso riguardante le implementazioni operate dall’ente alla procedura di invio delle comunicazioni di infortunio, denunce / comunicazioni di infortunio e malattia professionale.
In particolare, la procedura di trasmissione delle istanze viene estesa alle seguenti categorie lavorative:
- Riders;
- Destinatari del Reddito di cittadinanza (RdC) che si infortunano o si ammalano nell’ambito di progetti utili alla collettività;
- Lavoratori in smart working;
- Studenti coinvolti in attività di alternanza scuola – lavoro.
In calce all’avviso presente nel sito INAIL sono disponibili i link per trasmettere:
- Comunicazioni di infortunio;
- Denunce di infortunio;
- Denunce di malattia professionale.
Cliccando su ciascun collegamento, prima di accreditarsi, è possibile scaricare la guida aggiornata dell’applicativo online, oltre al manuale utente.
Ricordiamo peraltro che dal 1º ottobre 2021 l’accesso alle funzionalità INAIL sarà consentito soltanto agli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
Comunicazione e denuncia infortunio INAIL: quando va inviata la comunicazione
La comunicazione di infortunio dev’essere inviata dall’azienda esclusivamente per gli eventi che comportano un’assenza dal lavoro pari almeno ad un giorno (escluso quello dell’infortunio) e sino ad un massimo di tre.
La comunicazione dev’essere inviata in via telematica utilizzando la piattaforma INAIL “Comunicazione di infortunio”, obbligatoriamente entro 48 ore dal momento in cui il datore riceve il certificato medico.
Le informazioni da fornire nella comunicazione di infortunio sono numericamente inferiori rispetto a quelle della denuncia, dal momento che le erogazioni economiche INAIL previste per i casi di inabilità temporanea assoluta, calcolate in base alla retribuzione dell’infortunato, decorrono dal 4º giorno di assenza successivo all’evento.
I primi tre giorni successivi all’infortunio (cosiddetto periodo di “carenza”) sono interamente a carico del datore di lavoro, parimenti al giorno dell’infortunio (ovvero a quello in cui si è manifestata la malattia professionale).
Comunicazione e denuncia infortunio INAIL: quando va inviata la denuncia di infortunio
Gli eventi che comportano un’assenza superiore a tre giorni escluso quello dell’infortunio, devono essere comunicati all’INAIL in via telematica attraverso la cosiddetta “Denuncia / comunicazione di infortunio”.
I termini per l’invio a carico dell’azienda sono:
- Due giorni dalla data di ricezione del certificato medico;
- 24 ore dall’evento in caso di morte o pericolo di morte.
All’interno del tracciato dovranno essere indicati i riferimenti del certificato medico, quest’ultimo già trasmesso all’INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria che lo ha rilasciato.
La sede INAIL competente a ricevere la denuncia è quella del luogo in cui il lavoratore ha il domicilio, da intendersi come la sede principale dei suoi affari ed interessi.
Comunicazione e denuncia infortunio INAIL: malattia professionale
In caso di malattia professionale il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare comunicazione telematica all’INAIL, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del manifestarsi della malattia da parte del dipendente.
All’interno della denuncia dovranno essere riportati gli estremi identificativi del certificato medico, già inoltrato all’INAIL in via telematica a cura del medico ovvero della struttura sanitaria che lo ha rilasciato.
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Comunicazione e denuncia infortunio INAIL: sanzioni
Le sanzioni amministrative in caso di omessa o tardiva denuncia di infortunio o malattia professionale sono particolarmente salate. Si applica infatti:
- Sanzione amministrativa da 1.290,00 a 7.745 euro nei casi di omessa o tardiva denuncia di infortunio all’INAIL (in caso di assenza superiore a tre giorni) nonché nelle ipotesi di malattia professionale;
- Dal 12 ottobre 2017 nei casi omessa o tardiva comunicazione all’INAIL degli eventi di infortunio superiori a tre giorni è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 1.228,50 e 5.528,28 euro (applicare la misura in parola esclude quella citata al punto precedente);
- Per gli infortuni di durata compresa tra uno e tre giorni la sanzione è compresa tra 614,25 e 2.211,31 euro.
Comunicazione e denuncia infortunio INAIL: differenze tra infortunio sul lavoro e malattia professionale
È opportuno ricordare la differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale. Con il primo termine si intende ogni lesione alla persona, verificatasi in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa a seguito di una causa violenta, da cui deriva:
- Inabilità permanente assoluta o parziale;
- Inabilità temporanea assoluta;
- Morte.
A seguito del diffondersi del virus COVID-19, nei casi accertati di infezione in occasione di lavoro, il medico redige il certificato medico di infortunio, inviato telematicamente all’INAIL.
La copertura assicurativa è altresì garantita nei casi di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.
Al contrario, per malattia professionale si intende una patologia sviluppatasi a seguito di materiali nocivi o per l’attività svolta.
Ciò che caratterizza la malattia professionale è:
- La contrazione della patologia nello svolgimento di attività assicurate dall’INAIL;
- La malattia è determinata da una causa lenta, graduale e progressiva che lede la persona del lavoratore.
La malattia decorre dal primo giorno di assenza del lavoratore nei casi in cui questi non possa svolgere l’attività ovvero dal momento in cui è presentata all’INAIL la denuncia di malattia con i riferimenti del certificato medico (per le ipotesi dove la patologia non causa un’inabilità temporanea assoluta al lavoro).
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