Comuni: perchè affidare direttamente ad Equitalia è illegittimo?

Alcuni organi di stampa, nei giorni scorsi, hanno diffuso la notizia che il Comune Porto Torres avrebbe affidato direttamente al gruppo Equitalia S.p.A. il recupero delle somme relative all’imposta comunale sugli immobili in riferimento al periodo 2006-2011 (524mila euro). L’affidamento diretto senza gara sarebbe stato disposto con la determinazione generale dell’area tributaria del 23 dicembre 2015, e quindi sarebbe opera del dirigente preposto alla stessa area.

La vicenda fornisce lo spunto per approfondire la legittimità degli affidamenti diretti disposti dai comuni al gruppo Equitalia S.p.A..

Numerose norme di legge (su tutte basta rammentare il contenuto del comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 oltre a quanto previsto dal Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 163/2006) nonché un consolidato orientamento giurisprudenziale sia contabile (ad esempio, la delibera Corte dei Conti Calabria n. 160 del 2010) che amministrativo (su tutte, Consiglio di Stato con sentenze n. 2063/2010 e n.770/2009) hanno già chiarito da tempo che è illegittimo l’affidamento diretto della riscossione e/o dell’accertamento delle entrate comunali al gruppo Equitalia S.p.A..

In sintesi, il quadro normativo e giurisprudenziale ritiene legittime solo le proroghe (ove espressamente e preventivamente deliberate dal Consiglio comunale) dei contratti ancora eventualmente in essere con Equitalia S.p.A. e sempre ove disposte entro la data di scadenza del “periodo transitorio” (data che il recente D.L. “milleproroghe” 2015 ha aggiornato al 30/06/2016), restando esclusa qualsiasi possibilità di affidamento diretto anche sotto i 40 mila euro ex comma 11 dell’art. 125 del Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs. n. 163/2006.

Nel caso in cui le amministrazioni comunali si trovassero nella stessa situazione del comune di Porto Torres, occorrerebbe procedere all’approvazione di una delibera di giunta con la quale dare indirizzo al dirigente di revocare in autotutela la determina di affidamento diretto e, contestualmente, al fine di porre in sicurezza i ruoli (o liste di carico) per le quali sussisterebbe il rischio prescrizionale (o decadenziale), di autorizzare il dirigente ad acquistare, anche tramite cottimo fiduciario o via MEPA CONSIP, un servizio di supporto che provveda alla stampa, imbustamento e notifica degli atti, solleciti o di ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910.

Tuttavia, occorrerebbe anche un ulteriore verifica: nel caso di Porto Torres, l’affidamento diretto sarebbe stato giustificato sulla base della necessità e/o urgenza di scongiurare la prescrizione di posizioni debitorie non pagate risalenti all’ICI anno di imposta 2007. Ma si tratta di rischio prescrizionale o di rischio decadenziale?

Infatti, la legge finanziaria per l’anno 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) all’art. 1, comma 163 prevede espressamente che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.

Ora, se si trattasse di ruoli o liste di carico tributarie relative agli anni di imposta 2007-2011, atteso che l’atto di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello di riferimento, si prospetterebbe la decadenza (irreversibile) dei ruoli coattivi realtivi all’anno 2007 per i quali non si è proceduto a notificare al contribuente il titolo esecutivo (ingiunzione fiscale o cartella) entro il 31/12/2015.

Francesco Filippetti

Francesco Filippetti

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