Responsabilità da cose in custodia: il Comune è sempre responsabile?

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Un Comune può essere sempre chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni da interruzione del servizio di distribuzione dell’acqua?

Non è infrequente l’ipotesi di penuria d’acqua con conseguenti gravi disagi per i consumatori e le proprie famiglie.

Mi viene chiesto se il Comune ha sempre e comunque responsabilità per i danni derivanti dalla interruzione del servizio idrico.

A questo proposito la Corte di Cassazione ha trattato un caso di interruzione di servizio idrico in una situazione cosi descritta:

I tubi sotterranei per la distribuzione dell’acqua erano stati danneggiati per negligenza da una società che aveva realizzato i lavori per conto dell’ENEL; la proprietà dei tubi apparteneva ad un Consorzio rimasto estraneo al contenzioso e la strada nel cui sottosuolo si era verificato il fatto generatore di danno era di proprietà del Comune.

L’iter del giudizio e la responsabilità ex art 2051 cod. civ. secondo la giurisprudenza maggioritaria

il Comune convenuto veniva condannato in primo grado in solido con la ditta appaltatrice che aveva effettuato gli scavi, nel corso dei quali erano state danneggiate le tubature idriche, domanda per contro respinta in appello, almeno nei confronti del Comune.

La Corte di Cassazione evidenziava che la responsabilità solidale dell’ente territoriale per il mancato approvvigionamento idrico avrebbe potuto essere affermata soltanto riconoscendo la sussistenza a suo carico di un generico obbligo di custodia derivante dalla proprietà della strada. Tuttavia, la posizione della Cassazione, sembra non convergere con il predominante indirizzo della giurisprudenza in tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.

E’ stato più volte evidenziato il carattere oggettivo della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la quale  si configura per la sola esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salvo il caso fortuito (cfr. Cass., 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. 19 maggio 2011, n. 11016).

Tale principio risulta applicabile anche alla custodia dei beni demaniali come, ad esempio, le strade: si è affermato che il Comune, ad esempio, ha una responsabilità oggettiva per tutti i sinistri occorsi sulla strada aperta al transito, qualora tali sinistri siano stati cagionati dalle cattive condizioni della strada stessa, salvo il caso fortuito. (Cass., 20 novembre 2009, n. 24529; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21508).

Mancata responsabilità del Comune ex art. 2051 cod. civ.

I principi sopra enunciati e che – lo ribadiamo – riflettono la posizione della giurisprudenza maggioritaria, non possono applicarsi nel caso di specie in quanto il danno alle tubature veniva causato da un terzo (società che ha realizzato le opere per conto di Enel) e non certo da fenomeni riguardanti il sottosuolo di proprietà del Comune, sebbene vi si trovasse situato l’impianto.

Detto impianto, tra l’altro non era neppure di proprietà dell’ente stesso.

Ne deriva che non può ravvisarsi in capo all’ente Comune alcuna responsabilità da cose in custodia ex art 2051 cod. civ.

Si riporta una decisione conforme a tale principio: “L’amministrazione comunale non può essere chiamata a rispondere, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni da interruzione del servizio di distribuzione dell’acqua, quando il guasto sia stato causato da un terzo, e le tubazioni non siano di proprietà del Comune. In tal caso, infatti, mancano i presupposti stessi della responsabilità del custode, ed a nulla rileva che le tubazioni danneggiate si trovino interrate al di sotto di una strada comunale (Cass., 8 giugno 2012, n. 9309).

 

Isabella Vulcano

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