I giudici di Piazza Cavour hanno infatti ribadito che «anche nella successione tra il regime tariffario e quello regolamentare oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell’esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell’incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all’epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti».
Compensi avvocati, tra vecchie tariffe e nuovi parametri
La Corte di Cassazione, con sentenza 18920 depositata ieri, ha confermato l’orientamento secondo cui la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati si calcola con le vecchie tariffe se la prestazione professionale si è conclusa entro il 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del DM 20 luglio 2012 n.140). Per le prestazioni a cavallo tra il vecchio regime delle tariffe e quello dei nuovi parametri, compresi i gradi di giudizio non ancora chiusi, si applicano invece le tabelle parametrali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 195 del 22 agosto scorso.
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