Compensazioni fiscali post Dichiarazione dei redditi: come funziona. Novità

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Tra le misure di contrasto all’evasione, contenute nel decreto fiscale (D.L. 124/2019) collegato con la prossima Legge di Bilancio, ed in vigore dallo scorso 27 ottobre, che ricordiamo, dovrà essere convertito in legge, si evidenzia una disposizione che ha come oggetto le compensazioni fiscali effettuate con il modello F24.

Viene in particolare introdotto un blocco delle compensazioni per gli importi superiori a 5.000 euro, se queste vengono effettuate senza la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi o Irap.

L’articolo 3 del D.L. 124/2019, intitolato “Contrasto alle indebite compensazioni” interviene con il primo comma sull’articolo 17, comma 1, del D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997.

La disposizione prevede che la compensazione del credito annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, relativamente all’Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito.

Per i crediti inferiori a 5.000 euro, rimane l’attuale disciplina, ovvero continueranno a poter essere compensati sin dal 1° giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, fin dal 1° gennaio) e comunque fino a tale soglia, non è prevista l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione.

Compensazioni fiscali: obbligo dei servizi telematici

La disposizione intende estendere a tutti i contribuenti, (quindi non solo per i titolari di partita Iva), l’obbligo di presentare le compensazioni nel modello F24 attraverso gli strumenti telematici predisposti dall’Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre rafforzata la cooperazione tra Inps, Inail e Agenzia delle Entrate, per intercettare in modo tempestivo i crediti indebitamente compensati.

Prima del suddetto intervento, i contribuenti “privati” erano obbligati ad utilizzare i canali Entratel/Fisconline solo nel caso di compensazione totale (ovvero nel cosiddetto F24 “a zero”), non essendo invece previsto il medesimo obbligo in caso di compensazione parziale. Solo i titolari di partita Iva avevano l’obbligo del canale telematico anche per le compensazioni parziali.

Le disposizioni in esame, si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Considerato che le nuove previsioni richiedono la presentazione della dichiarazione prima della compensazione del credito, l’Agenzia delle Entrate potrà, ancor prima di effettuare le compensazioni, controllare se effettivamente spetta il credito e, laddove questo non dovesse risultare da una dichiarazione fiscale (eventualmente munita di visto di conformità), il modello di pagamento F24 potrà essere oggetto di scarto.

Le nuove sanzioni sulle compensazioni fiscali 

Credito eccedente

Attualmente per l’utilizzo di una eccedenza, o di un credito d’imposta in misura superiore a quella spettante, o in violazione delle leggi, è prevista una sanzione del 30 per cento del credito utilizzato.

Credito inesistente 

Se l’utilizzo riguarda crediti inesistenti, che sono indebitamente compensati, la sanzione va dal 100 al 200 per cento del credito stesso. Le suddette violazioni, possono essere oggetto di ravvedimento operoso.

Omesso Modello F24

In caso di omessa presentazione del modello F24, che contiene i dati relativi alla compensazione, l’articolo 15 comma 2-bis del D.Lgs 471/1997 prevede una sanzione fissa pari a 100 euro, che può essere ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 49-ter, del D.L. 223/2006 l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

Se dopo il controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento viene considerato eseguito. Proprio su tale disciplina, interviene il decreto fiscale prevedendo che, qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento (F24) si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate, oltre a comunicare al contribuente la mancata esecuzione del pagamento, applica la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter, del D.Lgs 471/1997, ovvero, nel caso di mancata esecuzione della delega di pagamento, per effetto della sopra citata attività di controllo, è prevista l’applicazione della nuova sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega che risulta non eseguita.

Il contribuente, dopo il ricevimento della comunicazione, ha trenta giorni di tempo per fornire chiarimenti all’Agenzia o procedere al pagamento (senza tuttavia beneficiare di alcuna riduzione).

La disciplina sanzionatoria appena analizzata, sarà applicabile alle deleghe di pagamento presentate a partire dal marzo 2020.

Conseguenze di tale provvedimento

Il decreto fiscale, analogamente a quanto avviene già per i crediti Iva, prevede la presentazione preventiva della dichiarazione dei redditi e Irap prima di utilizzare i crediti (per imposte sui redditi addizionali, imposte sostitutive e Irap) di ammontare superiore a 5.000 euro.

Si deve segnalare che vi è una sostanziale differenza tra le due fattispecie, in quanto la dichiarazione Iva si presenta in tempi più ravvicinati (entro il 30 aprile), rispetto alla scadenza del periodo di imposta di riferimento, mentre la dichiarazione dei redditi si presenta quasi a ridosso della fine dell’anno successivo a quello di riferimento.

Dal punto di vista operativo, con le modifiche introdotte dal decreto, (che ricordiamo dovrà essere ancora convertito in legge) non si potrà compensare immediatamente un credito legittimo, ma si potrà procedere con la compensazione (per i crediti superiori a 5.000) solo dopo 10 giorni successivi a quello della presentazione della dichiarazione, quindi bisognerà mettere in conto la relativa tempistica ordinariamente prevista relativamente all’approvazione del modello, o dei programmi di controllo.

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