I codici andranno utilizzati nei modelli “F24 enti pubblici” e in quello “F24 versamenti con elementi identificativi”, con l’obiettivo di agevolare il pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni della cifre spettanti ai creditori, finite sotto la voce delle compensazioni.
Quali sono i versamenti che rientrano in questa categoria, coinvolta nella diffusione delle cifre? Si tratta, nella fattispecie, di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che siano stati realizzati non oltre il 31 dicembre 2012.
Naturalmente, gli enti interessati sono sempre le pubbliche amministrazioni, comprendendo, con ciò, anche tutte le attività di somministrazione, forniture e appalti che gli enti abbiano concesso sotto forma di crediti in compensazione. L’elenco, è quello inserito nel decreto 35/2013, che ha portato, per la prima volta, alla possibilità di ottenere questa forma di prestazione agevolata da parte delle aziende creditrici.
Così, seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, ora le pubbliche amministrazioni che abbiano sfruttato questa possibilità concessa per ottenere prestazioni su situazioni spesso urgenti o in mancanza di liquidità, potranno saldare il debito contratto con i privati versando le apposite somme, tramite l’applicazione dei codici tributo inseriti nella comunicazione appena diramata, e nello specifico:
_ codice 260E per il modello F24 enti pubblici, dove il campo “sezione” è valorizzato con “Erario(F)”, il campo “estremi identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.; il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A. e il campo “riferimento A” non è valorizzato.
_ codice 2600 per il modello F24 versamenti con elementi identificativi, riferendosi alla sezione “Erario e altro”, dove il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”; il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, che viene restituito dalla P.A.; il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di utilizzo del credito da parte del contribuente, che viene restituito dalla P.A.
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