Commercio elettronico e normativa UE: i servizi TBE

Simona Ficola 18/08/15
Il regolamento di esecuzione (Ue) n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione (Ue) n. 1042/2013, individua quali sono in dettaglio i servizi TBE interessati dal nuovo regime.

Il presente articolo è un estratto del volume “Il commercio elettronico – Aspetti giuridici e regime fiscale“, ad opera di Simona Ficola e Benedetto Santacroce, uscito per Maggioli nel luglio 2015.

In particolare, trattasi dei (i) servizi di telecomunicazione, dei (ii) servizi di teleradiodiffusione e dei (iii) servizi forniti tramite mezzi elettronici.

(i) Servizi di telecomunicazione: i servizi di telecomunicazione erano già individuati nella direttiva Iva, all’art. 24, par. 2) 14 che è rimasto immutato. Il reg. 1042/2013 ha introdotto l’art. 6-bis al Reg. 282/2011 in cui ha riportato un elenco non esaustivo ma esemplificativo dei servizi che rientrano in tale definizione, come di seguito individuati.

 

Art. 6-bis, reg. 282/2011
1. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva
2006/112/Ce rientrano, in particolare:
a) i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video,
compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);
b) i servizi telefonici forniti attraverso Internet, compresi i servizi vocali su pro- tocollo
Internet (Voice over Internet Protocol – VoIP);
c) i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata,
identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di ge- stione chiamata;
d) i servizi di radioavviso;
e) i servizi di audiotext;
f) fax, telegrafo e telex;
g) l’accesso a Internet e al World Wide Web;
h) le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del
consumatore.
2. Tra i servizi di telecomunicazione ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva
2006/112/Ce non rientrano:
a) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
b) i servizi di radiodiffusione e di televisione (“teleradiodiffusione”).

(ii) Servizi di teleradiodiffusione: a differenza dei servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione non trovano una definizione nel reg. 282/2011. A tal fine, il sopra richiamato reg. 1042/2013 ha introdotto nel reg. 282/2011 l’art. 6-ter, che definisce i suddetti servizi come segue.

Art. 6-ter, reg. 282/2011
1. I servizi di teleradiodiffusione comprendono servizi consistenti nella fornitura al pubblico di
contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti
di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per
l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.
2. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 rientrano in particolare:
a) i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete ra- diofonica o
televisiva;
b) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso Internet o analoga rete elettronica
(IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una
rete radiofonica o televisiva.
3. Nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 non rientrano:
a) i servizi di telecomunicazione;
b) i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
c) la fornitura di informazioni su determinati programmi su richiesta;
d) il trasferimento di diritti di diffusione o trasmissione;
e) l’affitto e il noleggio di attrezzature o impianti tecnici destinati alla ricezione di un
servizio di teleradiodiffusione;
f) i programmi radiofonici o televisivi distribuiti via Internet o analoga rete elettronica (IP
streaming), a meno che tali programmi siano diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o
ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

(iii) Servizi forniti tramite mezzi elettronici: anche di questa categoria di servizi già era stata fornita una definizione del reg. 282/2011 15. Il più recente reg. 1042/2013 è intervenuto quindi solamente per armonizzare detta definizione con quelle relative alle altre due precedenti categorie di servizi, sopra elencate. In particolare, ha chiarito che sul  piano delle identificazioni negative, non rientrano nella presente categoria:

– le prenotazioni on-line di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, ricreative o manifestazioni affini, che rimangono imponibili nel luogo di effettuazione dell’operazione, così come disposto dall’art.  7-quinquies del d.P.R. 633/1972;

– le prenotazioni on-line di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione,
trasporto passeggeri o servizi affini, che soggiacciono alle regole specifiche previste per tali
servizi, così come individuati dall’art.
7-quater d.P.R. 633/1972.

In entrambe le suddette ipotesi, quindi, la natura della prestazione sottostante prevale sulla  forma di erogazione della prestazione stessa ovvero della relativa prenotazione.

 

Simona Ficola

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