Il provvedimento correttivo, decreto legislativo del 15 novembre 2011, n. 195, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 novembre, ed entrerà in vigore il prossimo 8 dicembre 2011.
Così come il D.Lgs. n. 104, lo schema di correttivo è stato predisposto da una Commissione istituita presso il Consiglio di Stato, “alla luce – si legge nei lavori preparatori – delle questioni emerse nella prassi e delle sollecitazioni provenienti dalla dottrina e dagli operatori del settore dopo il primo periodo di applicazione”.
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, lo schema di correttivo predisposto dalla Commissione, in agosto è stato sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed infine approvato in via definitiva l’11 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri.
In ogni caso, l’opera di revisione del C.P.A. non finisce qui.
Secondo la legge delega infatti, la possibilità di emanare decreti correttivi permane fino al compimento dei due anni dalla data di entrata in vigore del Codice.
È molto probabile quindi che, entro il 16 settembre 2012, veda la luce almeno un altro decreto correttivo, che possa affrontare in modo incisivo alcune questioni critiche sollevate dal Governo (così l’Analisi di impatto della regolamentazione, allegata alla relazione illustrativa del Governo), ma che in questa tornata si è deciso di non affrontare: il regime della rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale del giudice amministrativo e il contenzioso elettorale.
Analizziamo qui di seguito le più importanti innovazioni apportate alla disciplina di applicazione generale, ai riti speciali ed al processo sugli appalti pubblici.
Comunicazioni sempre più telematiche tra TAR ed avvocati.
Sulla scorta di una prassi diffusasi negli ultimi mesi, viene esplicitamente rafforzato l’art. 136, comma 1, la norma che prevede che le comunicazioni di segreteria effettuate per posta elettronica certificata o fax, ai rispettivi indirizzi indicati dal difensore nel suo primo atto processuale (ricorso o costituzione difensiva), si presumono conosciute dall’avvocato destinatario.
E infatti, è stato riscritto l’art. 25 sull’elezione di domicilio, in modo tale da mantenere fermo il suddetto regime di comunicazioni dirette tra cancelleria ed avvocato difensore, anche per le ipotesi in cui il difensore abbia avuto necessità di eleggere domicilio presso lo studio di un altro avvocato, o presso la segreteria del tribunale adito.
In altri termini, l’eventuale elezione del domicilio reale – che rimane l’unico valido ai fini della notifica degli atti processuali – presso lo studio del collega domiciliatario o della cancelleria del TAR adito, non incide in alcun modo sull’elezione di domicilio informatico, e sull’utilizzo di esso per le comunicazioni della cancelleria.
Non sarà una rivoluzione copernicana, ma è sempre una buona notizia quando il legislatore decide di potenziare l’uso dell’informatica nel processo…
[Continua. 2. Effetti della pronuncia sulle spese della fase cautelare rispetto alla decisione finale. 3. Memorie, repliche e udienza di discussione. 4. Condanna alle spese per lite temeraria. 5. Il giudizio di ottemperanza: procedimento e contestuale azione risarcitoria. 6. Il ricorso incidentale in materia di appalti. 7. Cd. “opzione zero”]
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