I termini delle notificazioni
I termini di legge entro i quali le cartelle di pagamento devono essere notificate al contribuente sono precisati nell’articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione al tipo di controllo dal quale scaturisce la pretesa.
Con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto pagamento di somme derivanti da controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, la notificazione dell’atto deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale) o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre.
Il termine ultimo valido per la notifica è, invece, fissato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le cartelle relative a somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni. La cartella notificata oltre i termini predetti è nulla.
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Le modalità di notificazione delle cartelle di pagamento ai soggetti residenti in Italia
Le notificazioni delle cartelle di pagamento sono disciplinate dall’articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che, in materia, richiama sia le norme del codice civile che quelle più specifiche dell’articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. La norma identifica quali soggetti abilitati alla notificazione delle cartelle di pagamento gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti abilitati dal concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. A fianco delle usuali modalità di notificazione mediante consegna a mani o tramite servizio postale, il legislatore ha introdotto, con vigenza dal 1 luglio 2017, la possibilità di notificare le cartelle di pagamento per mezzo di posta elettronica certificata ai soggetti obbligati a dotarsene e a coloro che ne facciano espressamente richiesta.
La posta elettronica
La notifica della cartella può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta.
In caso di impossibilità di notifica, risultando la casella di posta elettronica del destinatario satura, l’ufficio è tenuto ad effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se la casella di posta elettronica risulta nuovamente satura o se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione sarà eseguita mediante deposito telematico dell’atto in una apposita sezione del sito internet di InfoCamere e relativa pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni.
Il destinatario è, inoltre, informato della notificazione dell’atto tramite lettera raccomandata. Per il notificante la notifica degli atti si considera perfezionata nel momento in cui il gestore della PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale che certifichi l’avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della PEC trasmette all’ufficio o, laddove la casella di posta elettronica certificata risultasse essere satura, non valida o non attiva, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso sul sito internet della Camera di Commercio.
La consegna a mano
La notifica può essere eseguita con la consegna materiale dell’atto nelle mani del destinatario o di altri soggetti terzi, famigliari, addetti alla casa o all’ufficio, non minori di anni 14 o manifestamente incapaci, presenti presso il suo domicilio o ad un vicino di casa o al portiere dello stabile ove vive o ha sede il suo ufficio. Al contribuente è concesso di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica.
Quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.
L’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la cartella dovrà essere notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle persone autorizzate a riceverla o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
Se la raccomandata è consegnata ai predetti soggetti terzi sarà necessario inviare al destinatario una seconda raccomandata a/r per avvisarlo della consegna del plico. L’agente postale deve annotare la data di invio ed il numero della seconda raccomandata.
Qualora, invece non sia possibile consegnare la raccomandata per assenza temporanea del destinatario e delle altre persone autorizzate a riceverla, l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e l’agente postale deve inviare, una seconda raccomandata a/r per avvisare della giacenza.
La notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di invio della seconda raccomandata, se il plico non viene ritirato o viene ritirato decorso il predetto termine o alla data del ritiro presso l’ufficio postale qualora antecedente.
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