Premesso, che la causa aveva ad oggetto il godimento di un appartamento di proprietà comune tra due ex coniugi, di cui l’ ex moglie chiedeva il rilascio e il pagamento di un’ indennità per l’ occupazione.
Il giudice di prime cure ordinava il rilascio del bene nella libera disponibilità di entrambi i partecipanti alla comunione e condannava al pagamento di euro 16.000 quale somma risultante dal calcolo del 50% del valore locativo dell’ immobile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alla data della pronuncia.
Anche la Corte d’ Appello confermava detto provvedimento e ribadiva che l’ occupazione violava l’ art 1102 c.c. sotto un duplice aspetto: ne era stato alterato la destinazione della cosa e non era stato impedito agli altri partecipanti di farne parimenti d’uso.
Infatti, nel caso de quo l’ appartamento era divenuto dimora esclusiva e abituale di un solo coniuge insieme al suo nucleo familiare, tale da rendere impossibile un uso congiunto della comproprietà.
Giova ricordare alcuni orientamenti giurisprudenziali che nell’uso del bene comune richiamano il principio di solidarietà volto stabilire un equilibrio tra l’ interesse di ciascuno con i diritti degli altri
(Cass. 30 maggio 2003 n. 8808; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4617; 24 giugno 2008 n. 17208; Cass. 9 giugno 2010 n. 13879).
Pertanto, il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione lamentando violazione dell’ art. 1102 c.p.c., art. 132 c.p.c., art. 112 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 5 c.p.c., art. 2043 c.c.
Sulla questione i giudici di Piazza Cavour disposero che: “ Nel caso di concessione di un bene in locazione ad uno dei comproprietari, venuto a conclusione il rapporto locatizio per scadenza del termine o per la pronuncia della sua risoluzione per inadempimento del conduttore, il predetto bene deve essere restituito alla comunione per consentire alla stessa di disporne e, attraverso la sua maggioranza, di esercitare la facoltà di goderne direttamente o indirettamente. Ne consegue che il conduttore- comproprietario può essere condannato al rilascio del bene medesimo in favore della comunione”.
La situazione esposta è identica a quella in cui sia venuta meno la ragione giustificatrice di un uso autonomo da parte di uno dei due comproprietari e tuttavia questi sia rimasto nel godimento esclusivo del bene.
A parere dei giudici di legittimità, il convenuto aveva impedito con la sua condotta all’ ex coniuge di far uso del bene comune cosi costringendo quest’ ultima a ricorrere alle autorità per ottenere il rilascio e il pagamento di un indennità per l’ occupazione dell’ alloggio, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Ne consegue, che l’ ex marito dovrà lasciare l’ immobile in comproprietà.
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