Un motivo plausibile è sicuramente quello del ritardo della notifica della sanzione, qualora dovesse arrivare oltre i 90 giorni previsti dalla legge.
Ma esistono anche diversi vizi di forma che possono essere presenti nei verbali di contestazione per violazione del Codice della Strada.
Ma cos’è questo vizio di forma?
Ebbene, il vizio di forma è un errore proprio degli atti formali. Significa che non sono state rispettate le forme prescritte per quell’atto che, di conseguenza, diventa viziato. E sono tanti i vizi di forma che possiamo riscontrare in un verbale:
- La mancata indicazione della presenza dei cartelli che avrebbero dovuto avvertire l’autista della presenza degli autovelox;
- La mancata presenza della verifica, prevista dalla legge, sulla perfetta funzionalità dell’autovelox;
- La mancata o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
- La mancata indicazione del titolare, responsabile ed incaricato del trattamento dei dati personali;
- L’errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare.
Questi, ovviamente, sono solo alcuni vizi di forma che, incredibilmente, spesso, si verificano.
Ma vediamo il procedimento che si dovrebbe seguire per farsi cancellare una multa:
Il ricorso al Prefetto può essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della sanzione, presso il comando di Polizia Municipale o presso la Prefettura del capoluogo di Provincia competente per territorio.
La domanda del ricorso deve essere presentata in carta semplice a mezzo raccomandata A/R o di persona.
Deve contenere le generalità, i dati della vettura, gli identificativi del verbale, il motivo della contestazione ed il motivo per cui si richiede la sospensione della sanzione. Ovviamente vanno allegati la copia del verbale e tutto il materiale utile a sostegno della richiesta. Si può anche chiedere di essere ascoltati personalmente per un miglior chiarimento dei fatti in contestazione.
A questo punto, se il Prefetto rileva un “errore” nella redazione del verbale, accoglie il ricorso ed annulla la contravvenzione.
In caso contrario, il Prefetto, entro 120 giorni, emette un’ordinanza di pagamento di importo maggiore rispetto a quello della multa contestata (la legge, in questo caso, prevede che la sanzione pecuniaria deve essere almeno il doppio di quella originaria, aumentata della spesa di procedimento).
In questo caso si può ancora ricorrere al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica.
Il ricorso al Giudice di Pace può essere presentato anche “saltando” il ricorso al Prefetto, purchè non sia già stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso va effettuato presso l’ufficio competente territorialmente, in base al luogo in cui è avvenuta l’infrazione.
La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale, a mano, per posta o via internet, allegando, anche in questo caso, la copia del verbale e tutta la documentazione utile a sostegno della richiesta.
Purtroppo, dal 1° gennaio 2010, il ricorso al Giudice di Pace non è più gratuito ma occorre pagare un contributo unificato che varia in proporzione al valore della multa.
In ogni caso, sia per il ricorso al Prefetto sia per il ricorso al Giudice di Pace, non è necessaria la presenza di un avvocato.
La stessa, invece, diventa obbligatoria nel caso in cui il Giudice di Pace rigetti il ricorso e si voglia adire il Tribunale.
Alla luce di ciò, è ovvio che nessuno, forse, perderebbe tempo a contestare una multa di poche euro; ma per le multe un po’ più salate, dove, oltre a cospicue somme, sono in gioco anche diversi punti della patente o il ritiro della patente stessa, credo proprio che valga la pena provarci.
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