La normativa (Legge n. 68/1999) prevede, per le aziende al di sopra dei 15 dipendenti, l’obbligo di avere in organico un determinato numero di soggetti disabili e categorie svantaggiate. Si parla a tal proposito di “quota di riserva”.
Le aziende possono coprire la quota di riserva con personale già in organico o procedere all’assunzione ex novo mediante richiesta nominativa ai Centri per l’impiego o stipulando apposite convenzioni con enti pubblici o cooperative sociali.
Le aziende possono scegliere i soggetti da assumere in base ai nominativi presenti in appositi elenchi stilati dai Centri per l’impiego, che riportano i disabili in stato di disoccupazione con le caratteristiche e il background professionale richiesto dall’azienda stessa.
Vediamo nel dettaglio come funziona il sistema del collocamento mirato e chi ne può beneficiare.
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Collocamento mirato disabili 2019: quali sono le aziende obbligate
Le aziende obbligate all’assunzione dei disabili sono quelle che occupano almeno 15 dipendenti. Nel conteggio si considerano tutti gli assunti con contratto di lavoro subordinato. I part-time si computano per l’orario effettivamente svolto, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore al 50% di quello a tempo pieno.
Collocamento mirato disabili 2019: quanti posti riservare ai disabili
I posti da riservare ai disabili (cosiddetta “quota obbligatoria”) variano in ragione della dimensione aziendale:
- Da 15 a 35 dipendenti il numero di disabili da assumere è pari a 1;
- Da 36 a 50 dipendenti il numero di disabili passa a 2;
- Con 51 o più dipendenti il numero di disabili da assumere è pari al 7% degli occupati.
Collocamento mirato disabili 2019: chi rientra nella quota obbligatoria
Sono computabili nella quota obbligatoria le assunzioni riguardanti:
- Soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa al 45%;
- Non vedenti o sordomuti;
- Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/78;
- Invalidi la cui capacità lavorativa, in mansioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3;
- Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni a causa di infortunio o malattia (con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%) ovvero per infortunio sul lavoro o malattia professionale (con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 33%);
- Dipendenti già invalidi prima della costituzione del rapporto anche se assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio, con un grado di invalidità civile non inferiore al 60% o derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33%;
- Lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto anche se assunti al di fuori delle procedure del collocamento obbligatorio in caso di riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/78 ovvero disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- Somministrati disabili se la missione presso l’azienda ha durata di almeno 12 mesi.
> Percentuali di invalidità: quali sono e cosa spetta <
In caso di assunzione del disabile con orario part-time, questi si computa nella quota obbligatoria in base all’orario svolto, con arrotondamento all’unità qualora l’orario sia superiore al 50% del tempo pieno. Ipotizziamo che siano stati assunti 4 lavoratori con orario, ciascuno, pari a 20 ore settimanali mentre il tempo pieno è di 40. Questi si computano come 2 unità, dal momento che il calcolo da fare è il seguente:
4 lavoratori part-time * 20 orario di lavoro settimanale = 80
80/40 = 2.
Collocamento mirato disabili: le categorie protette
La legge sul collocamento obbligatorio agevola anche l’assunzione di determinate categorie di soggetti “svantaggiati”, che non presentano disabilità fisiche o psichiche.
Trattasi di:
- Orfani e coniugi superstiti di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero a causa dell’aggravarsi dell’invalidità riportata a seguito degli eventi citati;
- Profughi italiani rimpatriati.
Sono equiparati alle due categorie citate:
- Gli orfani o il coniuge superstite dei caduti sul lavoro o dei deceduti per l’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che danno luogo al trattamento di rendita da infortunio sul lavoro;
- Vittime del terrorismo o della criminalità organizzata e loro familiari;
- Vittime del dovere (come magistrati carabinieri e vigili del fuoco) e loro familiari superstiti;
- Chi ha contratto infermità permanenti invalidanti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura.
I soggetti che appartengono alle categorie svantaggiate hanno ad una quota di riserva pari all’1% presso le aziende che occupano più di 50 dipendenti. La predetta quota è pari ad 1 per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti.
Collocamento mirato disabili: cosa devono fare le aziende
Una volta superata la soglia occupazionale l’azienda è tenuta ad assumere i disabili entro i 60 giorni successivi al fine di coprire la quota obbligatoria.
L’assunzione può avvenire:
- Con richiesta nominativa;
- Con la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici o cooperative sociali.
In caso di mancata assunzione entro 60 giorni, gli organi competenti avviano i lavoratori secondo la graduatoria stilata per la qualifica richiesta dall’azienda. E’ altresì possibile procedere con apposito avviso pubblico e con una graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla singola occasione di lavoro.
Collocamento mirato: richiesta nominativa
Con la richiesta nominativa l’azienda indica agli organi del collocamento il nome del lavoratore del quale si chiede l’avviamento al lavoro. La richiesta può essere preceduta dalla domanda agli uffici competenti di procedere ad una preselezione delle persone con disabilità iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio.
Collocamento mirato: convenzioni
L’assunzione dei disabili può avvenire anche con la stipula di apposite convenzioni con gli enti pubblici, come ad esempio le convenzioni – quadro che promuovono l’inserimento dei disabili all’interno delle cooperative sociali, che in compenso riceveranno commesse di lavoro da parte delle imprese associate o aderenti all’accordo.
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