Il ccnl colf e badanti (datato 8 settembre 2020) sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, prevede all’articolo 38 un meccanismo di variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
Nello specifico, i valori economici vengono adeguati a cura della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo (convocata dal Ministero del Lavoro) secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
A seguito della riunione tenutasi lo scorso 29 gennaio presso il Ministero del Lavoro sono stati resi noti (in attesa della comunicazione ministeriale ufficiale) i nuovi minimi retributivi validi dal 1° gennaio 2025.
Ecco in dettaglio tutti gli aumenti e le novità 2025 per colf e badanti.
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Indice
Rivalutazione ISTAT dell’1,2%
Nel rispetto dell’articolo 38 del CCNL Lavoro domestico i minimi contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio vengono rivalutati dal 1° gennaio 2025 in ragione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo pari ad un +1,2%.
Ne consegue che la retribuzione minima aumenta di un +0,96% rispetto all’anno precedente (corrispondente all’80% della variazione dell’indice ISTAT pari a +1,2%); i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio conoscono invece un incremento del +1,2% (100% della variazione dell’indice ISTAT);
Quest’ultimo dispone infatti che, dopo la terza convocazione della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti il CCNL a determinare in via automatica un aumento dei minimi pari all’80% della variazione dell’indice ISTAT del costo della vita e in misura pari al 100% della stessa variazione per i valori convenzionali di vitto e alloggio.
Aumenti minimi 2025 per colf e badanti conviventi
I colf e badanti conviventi (tabella A) hanno diritto dal 1° gennaio 2025 ai seguenti valori retributivi mensili:
Livello | Lavoratori conviventi | Lavoratori conviventi con orario ridotto (articolo 14, comma 2, CCNL) | ||
Valori mensili | Indennità | Valori mensili | Indennità | |
A | 736,25 | |||
AS | 870,13 | |||
B | 937,06 | 669,32 | ||
BS | 1.003,99 | 702,81 | ||
C | 1.070,94 | 776,40 | ||
CS | 1.137,86 | |||
D | 1.138,65 | 197,95 | ||
DS | 1.405,88 | 197,95 |
Aumenti minimi 2025 per colf e badanti NON conviventi
Invece, i colf e badanti non conviventi di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b) del CCNL hanno diritto dal 1° gennaio 2025 ai valori retributivi orari descritti in tabella:
Livello | Valori orari |
A | 5,35 |
AS | 6,30 |
B | 6,68 |
BS | 7,10 |
C | 7,49 |
CS | 7,91 |
D | 9,12 |
DS | 9,50 |
Assistenza notturna
Al personale non infermieristico (articolo 10, CCNL) assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (inquadrato di conseguenza nel livello B-Super) ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne a beneficio di soggetti non autosufficienti inquadrato nel livello C-Super (se non formato) o nel livello D-Super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20 e le ore 8 è corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D del CCNL pari, dal 1° gennaio 2025, a:
- 1.154,58 euro per le persone autosufficienti (valori mensili) per un livello B-Super;
- 1.308,53 euro per le persone non autosufficienti (valori mensili) per un livello C-Super;
- 1.616,46 euro per le persone non autosufficienti (valori mensili) se trattasi di un livello D-Super.
Prestazioni esclusivamente d’attesa
Il personale assunto esclusivamente (articolo 11, CCNL) per garantire la presenza notturna ha diritto alla retribuzione di cui alla tabella E del contratto collettivo, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le ore 8, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
La tabella E prevede dal 1° gennaio 2025 un livello unico di inquadramento con retribuzione mensile pari a 773,06 euro.
Lavoratori assunti per coprire i giorni di riposo
Il datore di lavoro che abbia in servizio (articolo 14, comma 9, CCNL) uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli C-Super o D-Super, può assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli C-Super o D-Super, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell’assistenza.
In tal caso di applica la tabella retributiva G, con valori orari pari, dal 1° gennaio 2025, a 8,49 euro per un livello C-Super e a 10,25 euro per un livello D-Super.
Le indennità
I valori convenzionali giornalieri di vitto e alloggio a valere dal 1° gennaio 2025 (tabella F del CCNL, livello BS) sono pari a:
- 2,31 euro per pranzo e / colazione;
- 2,31 euro per la cena;
- 1,98 euro per l’alloggio.
L’indennità di cui all’articolo 34, comma 3, del CCNL per i baby-sitter fino al sesto anno di età del bambino (inquadrati al livello B-Super) è pari dal 1° gennaio 2025 (tabella H del CCNL) a:
- 132,04 euro mensili;
- 92,51 euro mensili per i lavoratori conviventi ad orario ridotto;
- 0,80 euro orari.
I lavoratori (livelli C-Super e D-Super) addetti a più persone non autosufficienti (tabella I del CCNL) hanno diritto a un’indennità mensile, dal 1° gennaio 2025, pari ad euro 114,05. La stessa indennità si attesta a 0,67 euro all’ora.
Da ultimo, i lavoratori certificati UNI11766/2019 (in corso di validità) hanno diritto (tabella L del CCNL) a un’indennità mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di:
- 9,13 euro per un livello B;
- 11,41 euro per un livello B-Super;
- 11,41 euro per un livello C-Super.
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